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Consiglio dei XII

ORIGINI E NATURA
 

          Secondo Carlo Malagola (L’archivio Governativo della Repubblica di San Marino riordinato e descritto, San Marino 1981, pag. 74) il "Consilium duodecim virorum" compare per la prima volta nella legislazione positiva negli Statuti del 1491 e segnatamente nel Libro 6° (De appellationibus), compilato nel 1505. Pare (Cristoforo Buscarini, Miscellanea dell’Istituto Giuridico sammarinese, vol. 3, pag. 85) fosse già menzionato in alcune “reformationes” dei precedenti Statuti.
          La Legge 5 giugno 1923 n. 13 “Legge che determina le funzioni del Consiglio dei XII”, costituisce oggi solo un simulacro della disciplina che sovrintende il Consiglio dei XII. Le competenze ivi previste sono state successivamente integrate, abrogate, modificate, parzialmente o sostanzialmente stravolte da legislazione successiva, rinvenibile in una gamma amplissima, temporale e tematica, di norme.
          Un tempo d’indole eterogenea e trasversale rispetto al principio della separazione dei poteri, il Consiglio dei XII continua ad essere composto da dodici membri del Consiglio Grande e Generale ma perde ogni caratteristica propria dell’Organo promanante – in particolare quella legislativa - ed esercita attualmente mere competenze di ordine amministrativo, pur con riferimento ad ambiti ad alta sensibilità sociale, quali possono essere quelli che riguardano la gestione dei beni immobili nel particolare momento della compravendita da parte di stranieri o società.
          Le recenti riforme istituzionali non hanno completamente fugato le note perplessità circa la vera natura del Consiglio dei XII. Resta valida, anzitutto l’osservazione di Ugo Gualazzini: “…non deve assolutamente ritenersi che il Consiglio dei XII sia detentore della sovranità e possa pronunciarsi anche su materie che la legge non gli abbia attribuito” (in Giurisprudenza sammarinese, anni 1962-69, pag. 73). Ugualmente legittima rimane la riflessione di Renzo Bonelli, che riferendosi alle competenze in tema di concessione del gratuito patrocinio o del rescritto di sanatoria nella cause civile colpite dalla perenzione, afferma (Gli organi dei poteri pubblici nell’ordinamento della Repubblica di San Marino – San Marino 1984, pag. 71): “...in esso (Consiglio dei XII) si assommano anche funzioni di mera amministrazione, che nella maggior parte dei casi costituiscono una sorta di esercizio di potere del tutto discrezionale, ampiamente riferentesi alla facoltà sovrana della concessione “per grazia”.”
          Guido Guidi (Il principio della divisione dei poteri nell’Ordinamento della Repubblica di San Marino, in Studi Urbinati – 1993, n. 44. pag. 30) pone un interessante quesito: se siano sindacabili gli atti di natura amministrativa emessi dal Consiglio dei XII, alla luce del disposto dell’art. 9 della legge di riforma della giurisdizione amministrativa (Legge 28 giugno 1989 n. 68) che individua quali atti sottoponibili al controllo “gli atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione”. Ciò parrebbe escludere dalla giurisdizione amministrativa gli atti del Consiglio dei XII in quanto organo francamente estraneo alla Pubblica Amministrazione. Non si comprende allora perché la medesima normativa (art. 10, 3° comma) si dia pensiero di specificare la non assoggettabilità alla giurisdizione amministrativa degli atti emanati dal Consiglio Grande e Generale, organo ugualmente avulso dal concetto di Pubblica Amministrazione. Il Giudice Amministrativo di 1° Grado, Daniela Rosso (sentenza 29/1996), ha affermato che ciò che denota l’atto amministrativo non dipende dalla natura dell’organo di emanazione bensì “...dal perseguimento in modo immediato e diretto dei fini pubblici, dalla produzione degli effetti voluti sugli elementi del mondo esterno, dal funzionamento dei vari pubblici servizi...” cui provvede l’atto medesimo. Di conseguenza è stato dichiarato ammissibile il ricorso in via amministrativa avverso un atto di tale natura del Consiglio dei XII.


NOMINA E COMPOSIZIONE

          La complicata procedura di nomina prevista dagli Statuti e dal Decreto 13 ottobre 1921 è in pratica caduta in disuso; i membri del Consiglio dei XII vengono, oramai da decenni, nominati a maggioranza dal Consiglio Grande e Generale al proprio interno in misura proporzionale ai Gruppi consiliari che lo compongono. Non possono farvi parte membri del Congresso di Stato, in ragione della sospensione degli stessi dal mandato consiliare, disposta dall’art. 7 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183. I Capitani Reggenti presiedono con facoltà di impulso e coordinamento ma senza diritto di voto. Recentemente, in antitesi alla tradizione, si sta consolidando una prassi secondo la quale il Consigliere dei Dodici eletto Capitano Reggente, viene sostituito da altro Consigliere. Per inveterata consuetudine, le modalità di convocazione ed i quorum richiesti per la validità delle sedute e delle votazioni sono i medesimi del Consiglio Grande e Generale. Caso rarissimo di regolamentazione positiva interna è quello contenuto nella delibera n. 9 del 17 gennaio 1975, la quale dispone che le pratiche vengano inoltrate ed esaminate in ordine cronologico di presentazione e che le riunioni del Consiglio abbiano luogo una volta al mese. Ancora per analogia e consuetudine, le istanze che vengono respinte non possono essere ripresentate se non qualora siano trascorse almeno tre sedute (v. delibera n. 1 del 25 aprile 1978). Le pratiche possono altresì venire rinviate alla seduta successiva, qualora si ravvisi la necessità di un approfondimento; l’ennesima assodata consuetudine vuole che sia sufficiente il voto di un solo Consigliere per deliberare il rinvio (v. seduta del 19 dicembre 1994).
          La legge 16 marzo 1925 n. 9 - Legge che regola la durata in carica dei Membri elettivi dei Congressi e delle Commissioni Governative - conferma la durata della carica del Consiglio dei XII “fino a che durerà la Legislatura del Consiglio Grande e Generale sotto cui sono stati nominati.” (art. 1) e ne dispone la decadenza ipso jure col decreto di convocazione dei Comizi Elettorali, continuando però il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Grande e Generale, da effettuarsi possibilmente in occasione della prima seduta. (art. 2). La legge 21 marzo 1995 n. 42 - Istituzione delle commissioni consiliari permanenti e riforma delle commissioni consiliari - riconosce ai membri del Consiglio dei XII un gettone di presenza pari a L. 200.000 da corrispondersi a norma dell’articolo 3 della Legge 20 maggio 1985 n. 59 (art. 30). Tale legge dispone tra l’altro che il gettone non venga corrisposto al Consigliere che risulti assente al momento dell’apertura della seduta o che si assenti per più di un terzo della durata della stessa. Con delibera n. 3 del 25 aprile 1995, il Consiglio dei XII ha fatto propri tali dettami, disponendo comunque che in apertura di seduta si possa tollerare un ritardo di 10 minuti.
 
 
A cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale

 


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