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LEGISLATIVE TEXTS IN ENGLISH

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L'istituzione

          L’articolo 3, settimo comma della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 modificata con Legge 19 settembre 2000 n.95, con Legge 26 febbraio 2002 n.36 e con Legge 28 aprile 2005 n.61) stabilisce che al Consiglio Grande e Generale, composto di 60 membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell’indirizzo politico e l’esercizio delle funzioni di controllo. E’ la Legge Elettorale che disciplina l’elezione, le cause di ineleggibilità, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri, Legge Elettorale, che, a mente del sopra citato articolo 3, deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (30 Consiglieri). La stessa norma prevede inoltre che una legge qualificata dovrà disciplinare il regime delle responsabilità e delle guarentigie dei Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della Legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per sopravvenute incompatibilità o cause di decadenza. Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a Collegio Unico. L’organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare adottato con Legge 11 marzo 1981 n.21, modificata dalle Leggi 31 ottobre 1986 n.128, 19 maggio 1994 n.47, 21 marzo 1995 n.42 e 12 settembre 2006 n.2.

La Segreteria Istituzionale


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