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LEGISLATIVE TEXTS IN ENGLISH

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Composizione Consiglio Grande e Generale

          Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.  E' la Legge Elettorale che disciplina l’elezione, le cause di ineleggibilità, il regime delle incompatibilità. I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della Legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per sopravvenute incompatibilità o cause di decadenza. La vigente Legge Elettorale è la Legge 31 gennaio 1996 n.6 così come modificata dalla Legge 14 marzo 1997 n.35 e dalle Leggi Qualificate 11 maggio 2007 n.1 e 5 agosto 2008 n.1. (Per una visione complessiva di tutta della disciplina elettorale la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha predisposto, a cura della Segreteria Istituzionale, una raccolta coordinata delle norme in materia elettorale). Oltre alle condizioni per essere elettore, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili l’aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni, l’avere il domicilio in Repubblica, non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, non essere Agente diplomatico o consolare, non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco. La Legge Elettorale prevede altresì le incompatibilità per gli eletti: - non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale i parenti in linea retta di primo grado, i coniugi o i conviventi. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato con maggior numero di voti; - la carica di Capitano di Castello o membro di Giunta è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale: il Capitano di Castello o il membro di Giunta che vengano eletti membri del Consiglio e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta devono optare per uno dei due mandati entro il termine di 15 giorni, altrimenti l’eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell’ultima elezione. Allo scopo di evitare il cumulo di più cariche elettive in capo ad un membro del Consiglio Grande e Generale che può determinarsi qualora uno stesso soggetto sia rappresentante legale o membro di organi direttivi in organizzazioni o associazioni sociali, economiche, finanziarie, la Legge Qualificata n.1/2007 ha introdotto ulteriori incompatibilità. L’incarico di consigliere è divenuto incompatibile anche con: - la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del CONS; - la presidenza di federazioni sportive; - la presidenza o la segreteria generale delle Associazioni Economiche di Categoria; - le cariche elettive negli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici e di Aziende Pubbliche; - la presidenza di fondazioni bancarie; - le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari. Il Consigliere che si trovi in una di queste condizioni di incompatibilità deve optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i 3 mesi successivi, pena la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Decade automaticamente dalla carica di Consigliere chi perde i requisiti di eleggibilità e colui che, per più di tre mesi consecutivi, non partecipi alle sedute senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore. Qualora si verifichi una delle superiori condizioni il Consiglio, dopo la verifica dell’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento formulato dall’Ufficio di Segreteria, prende atto della decadenza del Consigliere ed investe contemporaneamente la Giunta delle Elezioni degli adempimenti previsti dalla Legge Elettorale. Ad ogni Consigliere è data facoltà di dimettersi dal proprio incarico, con comunicazione scritta e motivata alla Reggenza, la quale è tenuta ad inserire all’ordine del giorno del Consiglio le dimissioni del Consigliere nella prima seduta utile del Consiglio Grande e Generale. L’accettazione delle dimissioni del Consigliere è sottoposta a votazione segreta del Consiglio. Se le dimissioni vengono reiterate, il Consiglio le accoglie con semplice presa d’atto. I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente, per numero di voti ottenuti, quelli già eletti. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista i posti saranno dichiarati vacanti. Nelle pagine successive sono elencati Consiglieri che compongono il Consiglio Grande e Generale per la corrente Legislatura con l’indicazione del Gruppo Consiliare di appartenenza e il relativo collegamento ipertestuale.

A cura di Avv. Giovanna Crescentini - Dirigente Ufficio Segreteria Istituzionale


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