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Commissioni Consiliari Permanenti

          Con Legge 21 marzo 1995 n.42 sono state istituite le Commissioni Consiliari Permanenti in numero di cinque.


          Con successiva Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2, le Commissioni Consiliari sono state ridotte a quattro:

- Affari Costituzionali e Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni; Protezione Civile; Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; istruzione; cultura e beni culturali, università e ricerca scientifica;

- Affari Esteri; emigrazione e immigrazione; sicurezza e ordine pubblico informazione;

- Finanze bilancio e programmazione; artigianato; industria; commercio; turismo; servizi; trasporti e telecomunicazioni; lavoro e cooperazione;

- Igiene e sanità; Previdenza e sicurezza sociale; politiche sociali; sport; territorio; ambiente; agricoltura.

         Le Commissioni sono composte in modo da garantire:

a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
b) che alla maggioranza consiliare sia riconosciuta la maggioranza nelle Commissioni in misura pari almeno alla metà più uno dei componenti;
c) il rispetto della proporzione dei Gruppi per quanto compatibile con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b).


          Attualmente sono composte di 15 membri; ma il numero può comunque essere aggiornato tramite decreto reggenziale al fine di garantire i principi e criteri di cui alle superiori lettere a), b) e c).
          Esse sono nominate con presa d’atto da parte dello stesso Consiglio Grande e Generale. Durano in carica per l’intera legislatura; non possono esserne membri i Segretari di Stato; i Capitani Reggenti, per la durata del mandato reggenziale, non possono far parte delle Commissioni cui sono stati designati e per tale periodo sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi di appartenenza.
          Nella loro prima seduta (seduta di insediamento) le Commissioni eleggono il Presidente e il Vice Presidente.
          Il Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione; ne predispone l’ordine del giorno; apre e chiude le sedute; verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale delle sedute. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
          Le Commissioni Consiliari Permanenti si riuniscono nella Sala del Consiglio Grande e Generale. Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei loro componenti. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; tuttavia nei casi previsti dal Regolamento Consiliare ciascuna Commissione può riunirsi in seduta segreta, previa decisione del Presidente della Commissione, sentiti i rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare o Lista presenti nella Commissione.
          La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto. Essi hanno altresì il diritto di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ma per i membri del Congresso di Stato la facoltà di parlare è attribuita dal Presidente della Commissione, previa richiesta.
          I membri del Congresso di Stato hanno l’obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta queste lo richiedano.

          Alle Commissioni sono attribuite quattro specifiche funzioni. Più precisamente esse si riuniscono:
a) in sede referente, per l’esame e l’approvazione in prima lettura dei progetti di legge, da sottoporre poi al Consiglio Grande e Generale per la seconda lettura;
b) in sede redigente, per l’esame e l’approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale dell’intero progetto;
c) in sede consultiva, per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni
d) in sede deliberante per l’esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.
 
          Le Commissioni si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le materie di propria competenza.
          Alle Commissioni Consiliari Permanenti, per quanto concerne il loro funzionamento, si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla Legge n.42/1995, le disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

A cura della Segreteria Istituzionale
 


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