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Competenze del Consiglio dei XII

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AUTORIZZAZIONI ALL’INTESTAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI FORESTIERI

Statuti - Rubrica XXXIV- Libro III - Art.2, comma 1, punto 6, della Legge 5 giugno 1923 n.13

          Per l’esame e le deliberazioni sulle istanze tese all’ottenimento di autorizzazioni all’intestazione di immobili da parte di forestieri, la Rubrica Statutaria non contiene nessuna disposizione particolare, lasciando, dunque, al Consiglio dei XII la più ampia discrezionalità. Tuttavia nel tempo il Consiglio dei XII si è dotato di una regolamentazione - ancorché non formalizzata in uno specifico atto normativo - in base alla quale elemento esenziale per ottenere la suddetta autorizzazione è quello della residenza. Sono stati inoltre adottati alcuni criteri di valutazione quali, ad esempio la mancanza di altri beni catastalmente intestati, e la non sussistenza in capo all'istante di contratti di locazione di finanziaria immobiliare. Altro elemento di valutazione è quello della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di autorizzazione.

          Le istanze vanno indirizzate al Consiglio dei XII; ad esse va applicata una marca da bollo di € 10,00= ogni quattro facciate. L'istante può presentare l'istanza direttamente o tramite avvocato o commercialista.

          All'istanza va allegata la seguente documentazione:

a) - certificato di residenza - (Uff. Stato Civile)

b) - stato di famiglia - (Uff. Stato Civile)

c) - certificato penale - (Tribunale Unico)

d) - certificato penale del comune di ultima residenza

e) - certificato dei carichi pendenti - (Tribunale Unico)

f) - certificato di buona condotta - (Gendarmeria)

g) - attestato dei periodi di soggiorno/residenza effettiva - (Gendarmeria)

h) - planimetria e estratto di mappa catastale relativa ai beni da intestare - (Uff. Tecnico del Catasto)

i) - partita catastale - (Uff. Tecnico del Catasto)

j) - classificazione dell’immobile – (Uff. Urbanistica)

k) - certificato dei beni intestati – (Uff. Tecnico del Catasto)

l) - attestazione su eventuali contratti di locazione finanziaria immobiliare in essere

m) - dichiarazione di non inclusione dell'immobile oggetto dell'istanza nell'elenco di cui alla Legge n.147/2005

n) - dichiarazione circa eventuali autorizzazioni pregresse del Consiglio dei XII in capo all'istante cui non sia seguita l'intestazione

per i certificati di cui alle lettere a-b-c-e-g-j-k è possibile l'autocertificazione.

 

AUTORIZZAZIONE ALL’INTESTAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETÀ

          L'articolo 21, comma 7 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 testualmente recita:

"Fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 148 della Legge 17 novembre 2005 n.165, l’acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l’autorizzazione del Consiglio dei XII".

          L'interpretazione data a tale norma è nel senso che l'intestazione di immobili da parte di società è sempre sottoposta ad autorizzazione del Consiglio dei XII. Anche in questo caso la norma non contiene disposizioni particolari, lasciando ampia discrezionalità al Consiglio dei XII. Tuttavia anche per tale fattispecie il Consiglio dei XII si è dottato nel tempo di alcuni criteri di valutazione finalizzati in particolare a verificare l'utilità sociale e l'effettiva operatività della società istante, l’esistenza di una struttura operativa opportunamente rapportata all’entità del fatturato, la connessione diretta tra l'oggetto sociale della società ed il motivo della richiesta, sia per quello che concerne la destinazione d'uso che le dimensioni dell'immobile ed il pieno adempimento degli impegni occupazionali da parte della società. Fanno eccezione a questi criteri di valutazione generali quelle istanze di società che intendono acquistare un bene immobile al mero fine di dare avvio alla propria produzione.
          L'autorizzazione del Consiglio dei XII è obbligatoria anche nel caso la società intenda acquistare il bene immobile al mero fine di renderlo oggetto di contratto di locazione finanziaria con un diverso soggetto conduttore. La Legge 19 novembre 2001 n.115 - Legge sulla locazione finanziaria - ha stabilito che l'autorizzazione concessa a tal fine decade e deve essere rinnovata qualora il contratto di locazione finanziaria non sia stipulato entro tre mesi da quello della data della stessa autorizzazione. (art. 6, comma 1). L’autorizzazione del Consiglio dei XII è obbligatoria pure nel caso la società pervenga all’acquisto di immobili a titolo di fusione con altre società, anche per incorporazione.
          Dispone inoltre l’art.1 della Legge 20 dicembre 1963 n.58 - Trasferimenti all’estero di sedi di società posseditrici di immobili in San Marino:

Le società iscritte nel pubblico registro che trasferiscono la loro sede all’estero, qualora posseggano beni immobili in San Marino, per mantenere la proprietà o il possesso di detti beni, dovranno richiedere - entro il termine perentorio di novanta giorni da quello della cancellazione dal pubblico registro medesimo - il nulla osta del Consiglio dei XII.
          Nel caso in cui il nulla osta non venga richiesto nel termine predetto o, se richiesto, venga negato, dovrà ordinarsi, con apposito provvedimento del Tribunale, la vendita degli immobili (con la nomina, occorrendo, di un liquidatore ad hoc) entro il termine di mesi sei
”.

La Legge 15 dicembre 1994 n.110 - Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata, relativamente alle cooperative di abitazione, dispone: ”I forensi dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione del Consiglio dei XII sia per l'iscrizione a socio sia per la successiva intestazione dell'alloggio". (art.43, 3° comma).
          La Legge 17 febbraio 1961 n.7 - Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori - per quanto attiene ai sindacati dotati di personalità giuridica, dispone che “per l'acquisto dei beni immobili devono essere autorizzati dal Consiglio dei XII” (art.3, 1° comma).

          Le istanze vanno indirizzate al Consiglio dei XII; ad esse va applicata una marca da bollo di € 10,00= ogni quattro facciate. La società istante può presentare l'istanza direttamente (tramite il legale rappresentante) o tramite avvocato o commercialista.

          All'istanza va allegata la seguente documentazione:

a) - planimetria e estratto di mappa catastale relativa ai beni da intestare - (Uff. Tecnico del Catasto)

b) - partita catastale - (Uff. Tecnico del Catasto)

c) - classificazione dell’immobile – (Uff. Urbanistica)

d) - certificato dei beni intestati – (Uff. Tecnico del Catasto)

e) - attestazione su eventuali contratti di locazione finanziaria immobiliare in essere

f) - piano occupazionale

g) - certificato di vigenza

h) - dichiarazione di non inclusione dell'immobile oggetto dell'istanza nell'elenco di cui alla Legge n.147/2005

i) - dichiarazione circa eventuali autorizzazioni pregresse del Consiglio dei XII in capo all'istante cui non sia seguita l'intestazione

l) - dati iscrizione al registro del trust (in caso di uno o più trust nella compagine societaria)

m) - elenco titolari effettivi del trust (in caso di uno o più trust nella compagine societaria)

n) - visura camerale societa’ estere (in caso di società istante partecipata da società estere)

o) - elenco titolari effettivi societa’ estere (in caso di società istante partecipata da società estere)

 

per i certificati di cui alle lettere c-d è possibile l'autocertificazione.

 

SOCIETÀ DI LEASING

          Le istanze presentate per conto di società di leasing tese ad ottenere l’autorizzazione all'intestazione di immobili da cedere in locazione finanziaria a  cittadini forensi o società debbono contenere il nome della persona o dell’ente conduttore, cosi come per le istanze di intestazione diretta in capo a cittadini forensi e in capo a societa.
           In caso di subentro di cittadino sammarinese nel contratto di locazione finanziaria, le società locatrici sono tenute a darne comunicazione al Consiglio dei XII.
            L’autorizzazione del Consiglio dei XII alla intestazione del bene immobile decade e deve essere rinnovata qualora il contratto di locazione finanziaria non sia stipulato entro tre mesi da quello della data della stessa autorizzazione.
            Qualora una banca o una società finanziaria acquisti beni immobili ubicati nel territorio sammarinese per farne oggetto di locazione finanziaria in favore di cittadini sammarinesi, l’autorizzazione del Consiglio dei XII non è necessaria. La deroga si applica anche ai casi di subentro di un nuovo conduttore, quando il subentrante è cittadino sammarinese e ai casi di trasferimento di proprietà a un nuovo soggetto locatore, quando il locatario rimane il medesimo e il locatore entrante è banca o società finanziaria (Legge n.165/2005, art.148).

            In questo caso alla istanza, oltre alla documentazione di cui sopra - rispettivamente per conduttori persone fisiche forensi e per conduttori persone giuridiche - va allegato il certificato di vigenza della società di leasing rilaciato dal Tribunale.

 

SOCIETÀ COOPERATIVE DI ABITAZIONE

           Per le istanze presentate per conto di cooperative di abitazione vanno allegati i seguenti documenti:

- partita catastale - (Ufficio Tecnico del Catasto)

- planimetria dei beni da intestare - (Ufficio Tecnico del Catasto)

- dichiarazione di classificazione dell’immobile – (Ufficio Urbanistica)

- certificato dei beni intestati – (Ufficio Tecnico del Catasto)

- certificato di vigenza - (Tribunale Unico)

- elenco dei soci assegnatari

- elenco dei soci in attesa di assegnazione

- certificato di cittadinanza del socio (Ufficio Stato Civile) ovvero tutti i certificati previsti per l’acquisto di immobile da parte di cittadino forense


           Il Consiglio dei XII ha competenza decisoria non solo relativamente all’intestazione dell’immobile da parte di socio forense, ma altresì sulla sua iscrizione alla cooperativa di abitazione (Legge 15 dicembre 1994 n.110, art.48). Per la relativa istanza sono necessari tutti i documenti previsti per l’acquisto di un immobile.

 

 

ADIZIONI DI EREDITÀ

          A norma della Legge 29 ottobre 1981, n.84 - Legge sulle imposte di successione e relativo regolamento - i termini per la presentazione dell’istanza innanzi al Consiglio dei XII, tesa ad ottenere l’autorizzazione all’adizione di eredità sono determinati entro 180 giorni dall’apertura della successione se avvenuta in Repubblica e 360 se avvenuta all’estero (art.27). Coloro che non dimostrino l’avvenuta presentazione dell’istanza entro il termine stabilito sono passibili di una sovrimposta uguale al 50% dell’ammontare dell’imposta liquidata, ridotta al 5% qualora l’istanza venga presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine medesimo.
          Al cittadino forense che intenda adire una eredità concernente un bene immobile, il Consiglio dei XII richiede il requisito della residenza; in difetto di tale requisito, l’instante deve cedere l’immobile a cittadino sammarinese, indicandone precisamente il nominativo.  

         La Legge n.118/2010 ha introdotto con l'art.25 una norma in base alla quale l’acquisto di beni immobili siti in territorio sammarinese non è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII in caso di straniero, discendente in linea retta, ovvero di coniuge straniero di cittadino sammarinese o di straniero residente defunto, che siano divenuti eredi per successione legittima o testamentaria. In base a tale disposizione, dunque, questi soggetti non debbono chiedere al Consiglio dei XII l'autorizzazione all'intestazione del bene immobile oggetto di succesione legittima o testamentaria.

          Da precisare che l’autorizzazione del Consiglio dei XII - ove ancora richiesta - non concerne l’adizione all’intera eredità ma meramente la successione di beni immobili, essendo l’eredità un jus universale che può comprendere anche beni mobili nonché diritti ed azioni per i quali non è richiesta autorizzazione alcuna. (v. Giur. Samm., anni 1970-80, pag. 30 e segg.)
          Il Consiglio dei Dodici accorda l’autorizzazione all’adizione di eredità da parte dell’erede che risiede effettivamente in territorio sammarinese. Se non residente può richiedere l’autorizzazione al solo scopo di trasferirlo a persona o ente avente i requisiti richiesti.
          La Legge 24 giugno 1987 n.72 - Abrogazione della tassa di cinquina - ha abrogato le disposizioni relative alla tassa del 5 per cento (detta “di cinquina”) prevista dalla rubrica statutaria; a norma dell’art.2 della medesima legge “resta in vigore ogni altra disposizione, anche prevista da leggi speciali, che demanda al Consiglio dei XII l’autorizzazione relativa all’acquisto od intestazione a qualsiasi titolo di beni immobili o diritti reali, ad esclusione del diritto di usufrutto, da parte di persona fisica forense e di tutte le persone giuridiche”. Da rilevare che la possibilità introdotta da tale legge, di acquisire l’immobile a titolo di usufrutto anche in difetto della prescritta autorizzazione, era stata invece dichiarata contraria allo spirito del disposto statutario dal Consulente Carlo Falqui Massidda (Parere fatto proprio con Delibera n.1 del 20 ottobre 1978).

          Le istanze vanno indirizzate al Consiglio dei XII; ad esse va applicata una marca da bollo di € 10,00= ogni quattro facciate. L'istante può presentare l'istanza direttamente o tramite avvocato o commercialista.

          All'istanza va allegata la seguente documentazione:

a) - certificato di residenza - (Uff. Stato Civile)

b) - stato di famiglia - (Uff. Stato Civile)

c) - certificato penale - (Tribunale Unico)

d) - certificato penale del comune di ultima residenza

e) - certificato dei carichi pendenti - (Tribunale Unico)

f) - certificato di buona condotta - (Gendarmeria)

g) - attestato dei periodi di soggiorno/residenza effettiva - (Gendarmeria)

h) - planimetria e estratto di mappa catastale relativa ai beni da intestare - (Uff. Tecnico del Catasto)

i) - partita catastale - (Uff. Tecnico del Catasto)

j) - classificazione dell’immobile – (Uff. Urbanistica)

k) - certificato dei beni intestati – (Uff. Tecnico del Catasto)

l) - attestazione su eventuali contratti di locazione finanziaria immobiliare in essere

m) - dichiarazione di non inclusione dell'immobile oggetto dell'istanza nell'elenco di cui alla Legge n.147/2005

n) - dichiarazione circa eventuali autorizzazioni pregresse del Consiglio dei XII in capo all'istante cui non sia seguita l'intestazione

o) - certificato di morte del de cuius - (Uff. Stato Civile)

p) - certificato dei beni intestati del de cuius - (Uff. Tecnico del Catasto)

q) - copia conforme dell'eventuale testamento de lde cuius

per i certificati di cui alle lettere a-b-c-e-g-j-k è possibile l'autocertificazione.

 


RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE COMUNITÀ DI SAMMARINESI ALL’ESTERO
Legge 30 novembre 1979, n.76, art.3.

          L’unica tipologia di società per la quale permane il riconoscimento giuridico da parte del Consiglio dei XII è quella della Comunità di sammarinesi all’estero, in quanto previsto da una Legge ad hoc.

 


 

A cura dell' Ufficio Segreteria Istituzionale


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