E prevista dalla Legge Qualificata 30 gennaio 2025 n.1.
La Commissione è composta da due Presidenti e da diciotto Consiglieri.
I due presidenti sono designati uno dalle liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale che costituiscono la maggioranza e uno dalle liste rappresentate in Consiglio che costituiscono lopposizione.
I diciotto Consiglieri sono designati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
b) il rispetto, per quanto compatibile con il criterio di cui al comma 4, della proporzione delle liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale in base alla consistenza numerica delle stesse.
La composizione della Commissione, tenuto conto sia dei due presidenti sia dei membri, deve essere tale da garantire alla maggioranza consiliare la maggioranza in Commissione, ma in numero inferiore ai due terzi.
Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, la composizione della Commissione, anche nel numero dei componenti, viene aggiornata con decreto reggenziale, sentito lUfficio di Presidenza.
Il Consiglio Grande e Generale, allinizio della legislatura nomina, nella stessa seduta, i due presidenti ed i diciotto membri
DA NOMINARE