AUTORIZZAZIONI ALLACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI FORESTIERI
Statuti - Rubrica XXXIV- Libro III
Per lesame e le deliberazioni sulle istanze tese allottenimento di autorizzazioni allacquisto di immobili da parte di forestieri, il Consiglio dei XII procede con la più ampia discrezionalità, non essendoci particolari disposizioni in merito; tuttavia per prassi oramai consolidata, costituiscono requisiti essenziali la residenza almeno decennale dellinstante (cumulabile tra residenza effettiva e permesso di soggiorno) e la mancanza di altri beni catastalmente intestati. Per il cittadino forense, figlio di cittadina sammarinese, il periodo di residenza richiesto ai fini dell'acquisto di bene immobile è ridotto da dieci a cinque anni (verbale del 9 novembre 2001).
La prescritta autorizzazione è necessaria anche per il coniuge forestiero di cittadino sammarinese, qualora questi intenda partecipare alla comunione famigliare di beni immobili (art. 98 legge 26 aprile 1986 n. 49). In caso di istanza di autorizzazione alla intestazione di beni immobili da parte di coniugi, nella seduta del 9 dicembre 1998, si è determinato di subordinare la concessione dellautorizzazione alla detenzione di tre particolari requisiti: a) la cittadinanza sammarinese ovvero la residenza decennale per uno qualunque dei due coniugi, b) la mancanza di altri beni catastalmente intestati ai coniugi, c) la destinazione dellimmobile oggetto dellistanza ad abitazione del nucleo familiare.
La legge 24 giugno 1987 n. 72 - Abrogazione della tassa di cinquina - ha introdotto la possibilità, per il cittadino straniero, di acquisire limmobile a mero titolo di usufrutto.
ADIZIONI DI EREDITÀ
A norma della legge 29 ottobre 1981, n. 84 - Legge sulle imposte di successione e relativo regolamento - i termini per la presentazione dellistanza innanzi al Consiglio dei XII, tesa ad ottenere lautorizzazione alladizione di eredità sono determinati entro 180 giorni dallapertura della successione se avvenuta in Repubblica e 360 se avvenuta allestero (art. 27). Coloro che non dimostrino lavvenuta presentazione dellistanza entro il termine stabilito sono passibili di una sovrimposta uguale al 50% dellammontare dellimposta liquidata, ridotta al 5% qualora listanza venga presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine medesimo.
Al cittadino forense che intenda adire una eredità concernente un bene immobile, il Consiglio dei XII richiede il requisito della residenza decennale; in difetto di tale requisito, linstante deve cedere limmobile a cittadino sammarinese, indicandone precisamente il nominativo. Per il forense figlio di cittadina sammarinese è richiesta invece la sola residenza, indipendentemente dal momento nel quale la residenza stessa è stata acquisita (verbale del 9 novembre 2001).
Da precisare che lautorizzazione del Consiglio dei XII non concerne ladizione allintera eredità ma meramente la successione di beni immobili, essendo leredità un jus universale che può comprendere anche beni mobili nonché diritti ed azioni per i quali non è richiesta autorizzazione alcuna. (v. Giur. Samm., anni 1970-80, pag. 30 e segg.)
Il Consiglio dei Dodici accorda lautorizzazione alladizione di eredità da parte dellerede che risiede effettivamente in territorio sammarinese. Se non residente può richiedere lautorizzazione al solo scopo di trasferirlo a persona o ente avente i requisiti richiesti.
La legge 24 giugno 1987 n. 72 - Abrogazione della tassa di cinquina - ha abrogato le disposizioni relative alla tassa del 5 per cento (detta di cinquina) prevista dalla rubrica statutaria; a norma dellart. 2 della medesima legge resta in vigore ogni altra disposizione, anche prevista da leggi speciali, che demanda al Consiglio dei XII lautorizzazione relativa allacquisto od intestazione a qualsiasi titolo di beni immobili o diritti reali, ad esclusione del diritto di usufrutto, da parte di persona fisica forense e di tutte le persone giuridiche. Da rilevare che la possibilità introdotta da tale legge, di acquisire limmobile a titolo di usufrutto anche in difetto della prescritta autorizzazione, era stata invece dichiarata contraria allo spirito del disposto statutario dal Consulente Carlo Falqui Massidda (Parere fatto proprio con Delibera n. 1 del 20 ottobre 1978).
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DA PRESENTARE PER CONTO DI PERSONE FISICHE:
- certificato di cittadinanza - (Uff. Stato Civile)
- certificato di residenza - (Uff. Stato Civile)
- stato di famiglia - (Uff. Stato Civile)
- certificato penale del comune di residenza o ultimo domicilio - (Tribunale Unico)
- certificato dei carichi pendenti - (Tribunale Unico)
- partita catastale - (Uff. Tecnico del Catasto)
- planimetria dei beni da intestare - (Uff. Tecnico Catasto)
- classificazione dellimmobile (Uff. Urbanistica)
- certificato dei beni intestati (Uff. Tecnico del Catasto)
- certificato di buona condotta - (Gendarmeria)
- certificato del Comando della Gendarmeria dal quale risultino analiticamente gli estremi temporali di ogni periodi di residenza o soggiorno effettivi e la tipologia dei permessi in forza dei quali, tali permessi, sono stati espletati. Nel computo del periodo utile per la concessione dellautorizzazione non verranno pertanto considerati eventuali periodi di soggiorno espletati in forza di permessi turistici o stagionali. (orientamento emerso nella seduta del 21 febbraio 1996). Gli istanti dovranno altresì indicare se al momento della loro immigrazione fossero minori di età (24 gennaio 2008)
A questo tipo di istanza va altresì allegata la dichiarazione di effettuata visura attestante la sussistenza di contratti di locazione finanziaria immobiliare in capo al soggetto richiedente Ed eventualmente:
AUTORIZZAZIONE ALLACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETÀ
Introdotta dalla Legge 21 dicembre 1942 n. 45, ora prevista dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 Legge sulle Società, allart. 21, comma 7.
SOCIETA' PRODUTTIVE
In base ai recenti orientamenti, assumono rilevanza ai fini della concessione dellautorizzazione lutilità sociale e leffettiva operatività della società instante, lesistenza di una struttura operativa opportunamente rapportata allentità del fatturato, la connessione diretta tra l'oggetto sociale della società ed il motivo della richiesta, sia per quello che concerne la destinazione d'uso che le dimensioni dell'immobile ed il pieno adempimento degli impegni occupazionali da parte della società. Fanno eccezione a questi criteri di valutazione generali quelle istanze di società che intendono acquistare un bene immobile al mero fine di dare avvio alla propria produzione.
L'autorizzazione del Consiglio dei XII è obbligatoria anche nel caso la società intenda acquistare il bene immobile al mero fine di renderlo oggetto di contratto di locazione finanziaria con un diverso soggetto conduttore. La legge 19 novembre 2001 n. 115 - Legge sulla locazione finanziaria - ha stabilito che l'autorizzazione concessa a tal fine decade e deve essere rinnovata qualora il contratto di locazione finanziaria non sia stipulato entro tre mesi da quello della data della stessa autorizzazione. (art. 6, comma 1). Lautorizzazione del Consiglio dei XII è obbligatoria pure nel caso la società pervenga allacquisto di immobili a titolo di fusione con altre società, anche per incorporazione.
Dispone inoltre lart. 1 della legge 20 dicembre 1963 n. 58 - Trasferimenti allestero di sedi di società posseditrici di immobili in San Marino - : Le società iscritte nel pubblico registro che trasferiscono la loro sede allestero, qualora posseggano beni immobili in San Marino, per mantenere la proprietà o il possesso di detti beni, dovranno richiedere - entro il termine perentorio di novanta giorni da quello della cancellazione dal pubblico registro medesimo - il nulla osta del Consiglio dei XII.
Nel caso in cui il nulla osta non venga richiesto nel termine predetto o, se richiesto venga negato, dovrà ordinarsi, con apposito provvedimento del Tribunale, la vendita degli immobili (con la nomina, occorrendo, di un liquidatore ad hoc) entro il termine di mesi sei.
La legge 15 dicembre 1994 n. 110 - Testo unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata -, relativamente alle cooperative di abitazione, decreta: I forensi dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione del Consiglio dei XII sia per l'iscrizione a socio sia per la successiva intestazione dell'alloggio. (art. 43, 3° comma).
La legge 17 febbraio 1961, n. 7 - Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori - per quanto attiene ai sindacati dotati di personalità giuridica, dispone che per l'acquisto dei beni immobili devono essere autorizzati dal Consiglio dei XII (art. 3, 1° comma).
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETA PRODUTTIVE PER ACQUISTO DI IMMOBILI:
- certificato di vigenza - (Tribunale Unico)
- certificato catastale - (Ufficio Tecnico del Catasto)
- planimetria dellimmobile da acquistare - (Ufficio Tecnico Catasto)
- progetto approvato - (Ufficio Tecnico del Catasto)
- piano occupazionale dellazienda (Ufficio del Lavoro)
- dichiarazione di classificazione dellimmobile (Ufficio Urbanistica)
- certificato dei beni intestati (Ufficio Tecnico del Catasto)
A questo tipo di istanza va altresì allegata la dichiarazione di effettuata visura attestante la sussistenza di contratti di locazione finanziaria immobiliare in capo al soggetto richiedente
SOCIETÀ DI LEASING
Le istanze presentate per conto di Società di leasing intese ad ottenere lautorizzazione allacquisto di immobili da cedere in locazione finanziaria debbono contenere il nome della persona o dellente locatario, i dati catastali esatti dell immobile, luso al quale limmobile sarà adibito.
In caso di subentro di cittadino sammarinese nel contratto di locazione finanziaria, le Società locatarie sono tenute a darne comunicazione al Consiglio dei Dodici, per la relativa presa datto (delibera n. 20 del 23 maggio 1997), successivamente è stato esplicitato che (Verbale del 9 novembre 2001) è sufficiente la sola comunicazione.
Lautorizzazione del Consiglio dei XII alla intestazione del bene immobile decade e deve essere rinnovata qualora il contratto di locazione finanziaria non sia stipulato entro tre mesi da quello della data della stessa autorizzazione.
Qualora una banca o una società finanziaria acquisti beni immobili ubicati nel territorio sammarinese per farne oggetto di locazione finanziaria in favore di cittadini sammarinesi, lautorizzazione del Consiglio dei XII non è necessaria. La deroga si applica anche ai casi di subentro di un nuovo conduttore, quando il subentrante è cittadino sammarinese e ai casi di trasferimento di proprietà a un nuovo soggetto locatore, quando il locatario rimane il medesimo e il locatore entrante è banca o società finanziaria (Legge 165/2005, art. 148).
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE SOCIETA' DI LEASING:
- certificato di vigenza della società di leasing (Tribunale Unico)
n.b. se la società di leasing intende cedere il bene ad un cittadino sammarinese occorre produrre il relativo certificato di cittadinanza (Ufficio Stato Civile); se intende cederlo a società o cittadino forense, occorrono i relativi documenti elencati nei rispettivi punti di cui sopra.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE PRESENTATE PER CONTO DI COOPERATIVE DI ABITAZIONE:
- partita catastale - (Ufficio Tecnico del Catasto)
- planimetria dei beni da intestare - (Ufficio Tecnico del Catasto)
- dichiarazione di classificazione dellimmobile (Ufficio Urbanistica)
- certificato dei beni intestati (Ufficio Tecnico del Catasto)
- Certificato di vigenza - (Tribunale Unico)
- elenco dei soci assegnatari
- elenco dei soci in attesa di assegnazione
- certificato di cittadinanza del socio (Ufficio Stato Civile) ovvero tutti i certificati previsti per lacquisto di immobile da parte di cittadino forense.
Il Consiglio dei XII ha competenza decisoria non solo relativamente allintestazione dellimmobile da parte di socio forense, ma altresì sulla sua iscrizione alla cooperativa di abitazione (Legge 15 dicembre 1994 n. 110, art. 48). Per la relativa istanza sono necessari tutti i documenti previsti per lacquisto di un immobile.
Nella seduta del 27 luglio 2000 il Consiglio dei XII ha richiesto ai notai instanti per conto di società o cittadini forensi che intendono acquistare immobili, di specificare nell'istanza le informazioni più complete ed intelligibili atte ad identificare esattamente le dimensioni dell'immobile oggetto della compravendita; in particolare è stata richiesta l'indicazione della superficie espressa per metri quadrati, sia per quanto concerne l'immobile oggetto dell'istanza, sia per quelli eventualmente già intestati.
CONTROLLO E VIGILANZA SULLAMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ NON COMMERCIALI E FONDAZIONI.
Legge 13 giugno 1990 n. 68 - Legge sulle Società, art. 4
Lart. 1 della legge 28 novembre 1946 n. 67 ha attribuito al Tribunale commissariale la competenza ad emettere il decreto di riconoscimento della personalità giuridica di società; la Legge 13 giugno 1990 n. 68 - Legge sulle Società - ha conferito allo stesso Tribunale la medesima competenza per associazioni non commerciali e fondazioni (Art. 4 commi 2 e 5); per queste ultime tipologie di società permane lesercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione da parte del Consiglio dei XII, che può provvedere alla nomina di un commissario straordinario qualora ciò si renda necessario ed indispensabile al corretto funzionamento dell'ente o alla sua estinzione (art. 4 c. 7). La stessa legge ribadisce che il riconoscimento della personalità giuridica non consente comunque loro di acquistare beni immobili, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII che può anche essere sottoposta a limiti e condizioni (art. 18 c. 4).
La legge 28 aprile 1999 n. 53 (art. 19, commi 1 e 2) ha stabilito alcune incompatibilità per le cariche di amministratori o sindaci di società; con delibera n. 3 del 27 ottobre 1999 il Consiglio dei XII ha ritenuto che le associazioni non commerciali e fondazioni rimangano fuori dallambito di applicabilità di tali dettami.
RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE COMUNITÀ DI SAMMARINESI ALLESTERO
Legge 30 novembre 1979, n. 76, art. 3.
Lunica tipologia di società per la quale permane il riconoscimento giuridico da parte del Consiglio dei XII è quella della Comunità di sammarinesi allestero, in quanto previsto da una Legge ad hoc.
RESCRITTO DI SANATORIA PER LE CAUSE CIVILI COLPITE DALLA PERENZIONE.
(Rubrica VI, Libro II degli Statuti)
Questa resta lultima attribuzione di carattere parzialmente giudiziario attualmente in capo al Consiglio dei XII. Listituto della perenzione distanza, recentemente modificato dalla Legge 28 ottobre 2005 n. 145, non ha mutato lorgano cui adire in caso di richiesta di sanatoria.
CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO.
Legge 5 giugno 1923 n. 13, art. 3, punto 5 e Legge 20 dicembre 1884.
Stabilisce la Legge 5 giugno 1923 n. 13:
Le relazioni di cui all'art. 5 della legge ora detta verranno fatte per iscritto. Quale relatore sarà nominato un difensore iscritto nell'albo del tribunale o altra persona laureata in legge. Non è necessario che il relatore sia anche membro del Consiglio dei Dodici.
Dispone inoltre la Legge 20 dicembre 1884:
1. - E' accordato il patrocinio gratuito:
1°) agli stranieri poveri a' termini dell'art. 5 della convenzione di buon vicinato col Regno d'Italia del 27 marzo 1872;
2°) ai sammarinesi a senso degli articoli seguenti.
2. - Per ottenere il patrocinio gratuito, l'istante deve provare lo stato di povertà ed il suo buon diritto nella controversia per cui dimanda l'assistenza giudiziaria.
3. - Lo stato di povertà si deve documentare col mezzo di un atto di notorietà assunto dall'ufficiale dello Stato Civile. Il buon diritto, ossia la probabile vittoria della causa, dev'essere riconosciuta dal Congresso Legale.
4. - Il ricorso munito dei documenti sarà firmato da un procuratore legale e diretto alla Reggenza.
5. - La Reggenza nominerà un relatore, il quale, presa cognizione della causa, è tenuto innanzi tutto a tentare un componimento. Qualora la conciliazione non riesca, il relatore nella prima adunanza dei legali, farà la relazione della causa. La Reggenza, chiusa la discussione, porrà a voti la dimanda. La deliberazione sarà presa in segreto coll'intervento dei soli votanti, e a maggioranza di voti.
6. - Il procuratore che ha firmato il ricorso, e le autorità giudiziarie non hanno voto deliberativo.
7. - L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione sospende la decorrenza dei termini per ogni effetto di legge, purché debitamente registrata.
8. - L'ammesso al patrocinio gratuito godrà del beneficio anche in secondo grado di giurisdizione se l'altra parte interpone l'appello.
9. - Nel caso egli si renda appellante, deve ottenere una nuova ammissione nel modo espresso negli Art. 2, 3 e 4. Il Congresso Legale in tal caso deve deliberare dopo aver ponderato specialmente i motivi della sentenza di primo grado ed i motivi dell'atto di appello.
10.- Gli avvocati, i procuratori, i periti e qualunque altro esercente una professione liberale, debbono prestar gratuitamente l'opera loro alle persone ammesse al gratuito patrocinio. In caso di rifiuto incorreranno nella multa di lire 100.
11. - Le competenze dovute alla cancelleria e ai cursori, i diritti di bollo e registro saranno notati a debito.
12. - Per la parte ammessa al patrocinio formato un fascicolo in carta libera eguale alla carta bollata nella dimensione e nel numero delle linee. E' vietato alla controparte di fare qualsiasi atto o comparsa nel fascicolo relativo al patrocinato gratuitamente.
13. - Gli onorari, le competenze e i diritti saranno repetibili soltanto dal soccombente non assistito gratuitamente.
14. - Qualora la sentenze ordini in tutto o in parte la compensazione delle spese, queste saranno prelevate in tutto o in parte da ciò che il giudicato attribuisce a chi ha fruito del beneficio dei poveri.
A cura del Dott. Stefano Palmucci Segreteria Istituzionale