REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell’11 gennaio 2007.

LEGGE 15 GENNAIO 2007 N.4

DISCIPLINA FISCALE IN MATERIA DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E SOCIETA’ DI GESTIONE DI DIRITTO SAMMARINESE

Art. 1

(Tassazione dei fondi comuni di investimento)

  1. I fondi comuni di investimento di diritto sammarinese di cui all’articolo 1, lettera p) della Legge 17 novembre 2005 n. 165, non sono soggetti alle imposte sui redditi, salvo quanto disposto al successivo articolo 2.

  2. Ai fondi comuni di investimento non si applicano le ritenute alla fonte di cui al comma 10 dell’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Tassazione relativa a particolari tipologie di beni acquistabili dai fondi comuni di investimento)

  1. Ai proventi e alle plusvalenze derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino, detenuti tra le attività patrimoniali dei fondi comuni di investimento di cui al precedente articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. L’aliquota fissata dalla suddetta legge e successive modifiche ed integrazioni potrà essere variata, limitatamente alle fattispecie disciplinate dal presente comma, mediante decreto delegato.

  2. La società di gestione deve, per ciascuno dei fondi comuni di investimento di cui al precedente articolo 1, comma 1, determinare le imposte di cui al comma precedente, predisporre la dichiarazione e provvedere alla loro liquidazione e versamento in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

  3. L’acquisto, effettuato da società di gestione per conto di fondi comuni di investimento di cui al precedente articolo 1, comma 1, di beni mobili durevoli, diversi da strumenti finanziari e contraddistinti da caratteristiche di unicità in conformità al regolamento di gestione dei fondi stessi approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è soggetto al pagamento

dell’imposta sulle importazioni, prevista dalla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura fissata dall’articolo 2, comma 1 del Decreto 27 ottobre 2003

n. 135.

Art. 3

(Tassazione dei partecipanti ai fondi comuni di investimento)

  1. I proventi e le plusvalenze derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento di cui al precedente articolo 1, comma 1, comunque percepiti da soggetti diversi dalle società od enti assimilati, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Resta ferma l’applicazione della ritenuta alla fonte prevista dalla Legge 25 maggio 2005 n. 81.

  2. I proventi e le plusvalenze percepiti da società od enti assimilati non sono soggetti a ritenute alla fonte e concorrono alla formazione del reddito d’impresa in base a quanto previsto dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

(Tassazione delle società di gestione)

  1. Salvo quanto previsto al comma successivo, le società di gestione autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino a svolgere i servizi di investimento collettivo di cui alle lettere E) e/o F) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 sono soggette all’imposta generale sui redditi delle persone giuridiche, di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, con aliquota proporzionale del 12 per cento.

  2. Le società di gestione autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino a svolgere anche il servizio di cui alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 devono scindere l’utile fiscale determinato nell’esercizio in due componenti proporzionali rispettivamente al:

a) rapporto tra i ricavi riferiti al medesimo esercizio derivanti da commissioni per lo svolgimento del servizio di cui alle lettere E) e/o F) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, incluse le commissioni derivanti dalla gestione su delega di organismi di investimento collettivo, e la somma di tali ricavi e dei ricavi riferiti allo stesso esercizio derivanti da commissioni per lo svolgimento del servizio di cui alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;

b) rapporto tra i ricavi riferiti al medesimo esercizio derivanti da commissioni per lo svolgimento del servizio di cui alla lettera D4 dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005

n. 165, e la somma di tali ricavi e dei ricavi riferiti allo stesso esercizio derivanti da commissioni per lo svolgimento del servizio di cui alle lettere E) e/o F) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, incluse le commissioni derivanti dalla gestione su delega di organismi di investimento collettivo.

La componente di utile fiscale corrispondente al rapporto di cui alla lettera a) è soggetta all’imposta generale sui redditi delle persone giuridiche di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91, e successive modifiche ed integrazioni, con aliquota proporzionale del 12 per cento, mentre quella corrispondente al rapporto di cui alla lettera b) è soggetta alla citata imposta con aliquota proporzionale ordinaria.

  1. In ciascun anno solare le società di gestione maturano un credito d'imposta in misura corrispondente alle ritenute, applicate in quell’anno sui redditi da lavoro di ciascun dipendente, eccedenti il 25 per cento della differenza tra i redditi lordi da lavoro corrisposti a ciascun dipendente e l’ammontare delle relative ritenute applicate. Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nell’anno solare successivo in compensazione delle somme che la società di gestione deve versare a titolo di ritenute complessive applicate, nel medesimo anno, sui redditi da lavoro dipendente, fino a concorrenza delle somme stesse.

  2. Il credito d’imposta di cui al precedente comma 3 non concorre alla formazione dell’utile fiscale delle società di gestione.

  3. Alle società di gestione di fondi comuni di investimento si applica, secondo le medesime tempistiche e modalità, la tassa prevista all’articolo 40 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172 a carico delle società finanziarie.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 gennaio 2007/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta