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LEGGE
LEGGE 25 maggio 2005 n.81 
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di residenti nella Comunità Europea
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 maggio 2005.
Art. 1
(Obiettivo)
Obiettivo della presente legge è dare attuazione all’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di seguito "Accordo", sottoscritto il 7 dicembre 2004 e ratificato dal Consiglio Grande e Generale con Decreto n.42 del 22 marzo 2005.
Art. 2
(Definizione di beneficiario effettivo)
Ai fini della presente legge, per "beneficiario effettivo" si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia:
- agisce come agente pagatore ai sensi dell’articolo 4; o
- agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l’investimento collettivo in valori mobiliari; o
- agisce per conto di un’altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità di tale beneficiario effettivo conformemente all’articolo 3.
Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera a) o alla lettera b) del comma precedente, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l’identità del beneficiario effettivo, a norma dell’articolo 3. Se l’agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
Art. 3
(Identità e residenza dei beneficiari effettivi)
Al fine di determinare l’identità e la residenza del beneficiario effettivo così come definito nell’articolo 2, l’agente pagatore conserva un'annotazione del cognome, nome e dati concernenti l’indirizzo ed il paese di residenza, conformemente alla normativa in materia di contrasto all’usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro dell'Unione Europea, in seguito denominato "Stato membro", ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o dalla Repubblica di San Marino, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.
Art. 4
(Definizione di agente pagatore)
Ai fini della presente legge, si definiscono per "agente pagatore" le banche di diritto sammarinese, gli operatori economici, siano essi persone fisiche residenti o persone giuridiche aventi sede nella Repubblica di San Marino, o stabili organizzazioni di società estere, che, nello svolgimento della propria attività professionale, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero semplicemente corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi.
Art. 5
(Definizione di pagamento di interessi)
Ai fini della presente legge, per "pagamento di interessi" si intendono:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti da obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2003/48/CE, distribuiti da:
- organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nell’Unione Europea o nella Repubblica di San Marino;
- un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva 2003/48/CE informandone l’agente pagatore;
- organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dell’Unione Europea o della Repubblica di San Marino;
d) i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità qui di seguito indicati, oltre il 40% del loro attivo in crediti di cui alla lettera a):
- organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti nell’Unione Europea o nella Repubblica di San Marino;
- un’entità domiciliata in uno Stato membro che esercita l’opzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2003/48/CE informandone l’agente pagatore;
III) organismi di investimento collettivo o organismi paragonabili o equivalenti per l’investimento collettivo in valori mobiliari, stabiliti al di fuori dell’Unione Europea o della Repubblica di San Marino.
Per il calcolo dei redditi di cui alla lettera d), si include solo la proporzione delle plusvalenze corrispondenti a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da interessi maturati ai sensi delle lettere a) e b).
Per quanto riguarda il comma 1, lettere c) e d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l’importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.
Per quanto riguarda il comma 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell’attivo investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detto comma, tale percentuale si considera superiore al 40%. Qualora egli non disponga di elementi sufficienti riguardo l’importo dei redditi derivanti da pagamenti di interessi compresi nelle plusvalenze per determinare tale percentuale, è considerata come pagamento di interessi la differenza tra il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto e il prezzo d’acquisto delle partecipazioni e delle quote oppure il valore delle partecipazioni e delle quote il giorno di applicazione delle disposizioni della presente legge, nel caso in cui il beneficiario effettivo sia già in possesso di partecipazioni o quote in tale data. Qualora l’agente pagatore non sia in grado di determinare tale differenza, il reddito si considera come il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o delle quote.
Sono esclusi dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati al comma 1, lettere c) e d), derivanti da organismi o entità stabiliti nella Repubblica di San Marino, qualora l’investimento in crediti di cui al comma 1, lettera a) da parte di tali entità non sia stato superiore al 15% del loro attivo.
Successivamente al 31 dicembre 2010, la percentuale di cui al comma 1, lettera d) e al comma 4 è del 25%.
Le percentuali di cui al comma 1, lettera d) e al comma 5 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi degli organismi o entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all’effettiva composizione dell’attivo degli organismi o entità interessati.
Art. 6
(Ritenuta alla fonte)
L’agente pagatore residente o avente sede nella Repubblica di San Marino, preleva, allorché il beneficiario effettivo sia residente in uno Stato membro e non si avvalga di quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, una ritenuta alla fonte del 15% nei primi tre anni a decorrere dal giorno di applicazione delle disposizioni della presente legge, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.
Tale ritenuta si applica sugli interessi, così come definiti all’articolo precedente, maturati a partire dal giorno di applicazione delle disposizioni della presente legge.
L’agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le seguenti modalità:
- nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), sull’importo degli interessi corrisposti o accreditati;
- nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere b) o d), sull’importo degli interessi o dei redditi specificati a tali lettere, o mediante un prelievo di effetto equivalente a carico del destinatario sull’intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;
- nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), sull’ammontare dei redditi ivi specificati.
Ai fini di quanto previsto nel comma precedente alle lettere a) e b), la ritenuta alla fonte viene prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando l’agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione sulla base delle informazioni in suo possesso, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata, a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prova della data di acquisizione.
Le imposte diverse dalla ritenuta alla fonte di cui alla presente legge, sullo stesso pagamento di interessi, ivi comprese le ritenute alla fonte che vengono prelevate ai sensi della legge sammarinese, sono scontate dall’importo della ritenuta alla fonte di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7
(Ripartizione e trasferimento del gettito)
La Repubblica di San Marino trattiene il 25% del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte prelevata ai sensi dell’articolo precedente, e trasferisce il 75% di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.
Il trasferimento ha luogo in un’unica rata per ciascuno Stato membro, per tutte le ritenute operate nel corso dell’anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo e le spese di trasferimento sono a carico dello Stato membro.
Art. 8
(Versamento della ritenuta alla fonte e dichiarazione dell’agente pagatore)
La ritenuta alla fonte di cui all’articolo 6 deve essere versata dagli agenti pagatori entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello in cui detta ritenuta è stata operata.
Entro lo stesso termine, gli agenti pagatori che nel corso dell’anno hanno corrisposto o attribuito pagamenti di interessi soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 6, devono presentare la dichiarazione delle somme soggette a tale ritenuta nell'anno, secondo il modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed adottato con decreto reggenziale. A tale dichiarazione dovranno essere allegate le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.
Art. 9
(Comunicazione volontaria e trasmissione delle informazioni)
L’agente pagatore non applica la ritenuta alla fonte di cui all’articolo 6 della presente legge, quando il beneficiario effettivo autorizza espressamente lo stesso agente pagatore a comunicare i pagamenti di interessi all’Ufficio Tributario.
Tale autorizzazione deve contemplare tutti i pagamenti di interessi versati o attribuiti direttamente a tale beneficiario effettivo da parte di quell’agente pagatore.
Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare all’Ufficio Tributario sono costituite da:
a) identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell’articolo 3 della presente legge, integrate, laddove disponibile, dal numero fiscale identificativo assegnato dallo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo;
b) denominazione, indirizzo, sede e codice operatore economico dell’agente pagatore;
c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi;
d) importo del pagamento di interessi come definito nell’articolo 5 della presente legge.
L’agente pagatore, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al pagamento, effettua la comunicazione relativa a tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l’anno, non soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. Tale comunicazione deve essere conforme al modello predisposto dalla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ed adottato con decreto reggenziale e deve contenere le informazioni di cui al comma precedente.
L’Ufficio Tributario comunica, entro il mese di giugno di ogni anno, le informazioni di cui sopra all’autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante detto anno.
Una volta rilasciata, l'autorizzazione di cui al primo comma è valida fino a quando l'agente pagatore riceve una revoca esplicita da parte del beneficiario effettivo.
La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo garantisce all'agente pagatore l'importo della ritenuta di imposta da applicare in alternativa alla comunicazione.
L'agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi al più tardi entro il mese di aprile dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba procedere alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 6, l'agente pagatore deve immediatamente, ed al massimo entro cinque giorni lavorativi, versarla e presentare la dichiarazione di cui all’articolo 8 opportunamente rettificata.
Art. 10
(Altre ritenute fiscali – rapporti con altre disposizioni convenzionali)
La presente legge non osta a che altre ritenute alla fonte diverse da quella di cui all’articolo 6 siano prelevate conformemente alle altre leggi sammarinesi o ai sensi di convenzioni contro la doppia imposizione.
Le disposizioni delle Convenzioni contro la doppia imposizione tra San Marino e gli Stati membri dell’Unione Europea non ostano al prelievo della ritenuta alla fonte prevista all’articolo 6 della presente legge.
Art. 11
(Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili)
A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1° marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), se la loro emissione non è stata riaperta il 1° marzo 2002 o dopo tale data.
Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 7 dell’Accordo, il presente articolo continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente a tali titoli di credito negoziabili:
- che prevedono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato,
- per i quali l'agente pagatore di cui all'articolo 4, è stabilito a San Marino, e
- per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.
Se e quando tutti gli Stati membri cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 7 dell’Accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:
- che contengono clausole di lordizzazione ("gross-up") e connesso rimborso anticipato,
- per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito a San Marino, e
- per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'Allegato II dell’Accordo), è stata effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, è considerata un credito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto comma del presente articolo, è stata effettuata il 1° marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).
Art. 12
(Autorità e organi competenti)
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o un suo rappresentante autorizzato, è l’autorità competente ai sensi di quanto previsto all’Allegato I dell’Accordo.
L’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino è preposto all’applicazione degli aspetti fiscali della presente legge.
L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, preposto alla verifica delle richieste di cui all’articolo 16 della presente legge, si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, nominati dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio fra persone esperte in materia giuridica o fiscale o in ambito finanziario. Nello svolgimento delle funzioni di competenza dell’Organismo, i componenti dello stesso sono indipendenti ed autonomi.
Ai fini della presente legge, per autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea si intendono quelle elencate nell’Allegato I dell’Accordo o quelle che successivamente verranno notificate alla Repubblica di San Marino.
Art. 13
(Funzioni dell’autorità e degli organi competenti)
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, rappresenta la Repubblica di San Marino nelle relazioni internazionali inerenti l’Accordo.
Si avvale, ai fini dell’applicazione della presente legge, dell’Ufficio Tributario, della collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché dell’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, di cui all’articolo precedente.
L’Ufficio Tributario provvede affinché sia applicata correttamente la presente legge per gli aspetti di sua competenza e, a tale scopo, emana circolari, definisce le necessarie procedure, effettua gli opportuni controlli, anche attraverso la verifica del funzionamento dei processi attuati dagli agenti pagatori al fine della riscossione della ritenuta alla fonte.
Riceve i versamenti delle ritenute alla fonte effettuate dagli agenti pagatori e, in caso di mancato versamento, totale o parziale, procede alla formazione dei ruoli per le somme non versate, ai sensi delle leggi vigenti.
Provvede alla determinazione delle somme da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea, per le ritenute alla fonte di loro competenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 7.
Riceve le informazioni di cui all’articolo 9 e le trasmette alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea.
Effettua la constatazione delle violazioni come previsto al successivo articolo 21.
I controlli su dati ed informazioni nominative sono effettuati dalla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
I liberi professionisti che assumono la qualifica di agente pagatore ai sensi dell’articolo 4 non possono opporre il segreto professionale alle richieste di informazioni formulate a norma della presente legge (ivi compresa la consegna di atti e documenti o loro copie).
L’Organismo di cui al terzo comma dell’articolo 12 della presente legge provvede alla valutazione delle richieste pervenute ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo.
Art. 14
(Riscossione della ritenuta alla fonte e relative sanzioni)
Per la riscossione delle ritenute alla fonte non versate ai sensi di quanto previsto nella presente legge e delle relative sanzioni si applicano le leggi in vigore per la riscossione dei tributi.
Art. 15
(Frode fiscale in materia di redditi da risparmio)
Chiunque, al fine di evadere l’imposta sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a favore di persone fisiche residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, o di consentire a terzi l’evasione di tale imposta, si avvale o rilascia documenti che, relativamente agli interessi corrisposti o accreditati, ovvero all’identità o alla residenza del beneficiario effettivo, siano contraffatti o alterati o rechino false indicazioni, è punito con la prigionia di secondo grado, con la multa e con l’interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dalla professione.
Art. 16
(Scambio di informazioni su richiesta)
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, anche se non si siano avverate le condizioni previste dal successivo articolo 20, scambia informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea sui comportamenti che costituiscono frode fiscale ai sensi dell’articolo 15 della presente legge, o sui comportamenti analoghi, per i redditi contemplati nell’Accordo. Per comportamenti analoghi si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma dell’articolo precedente, che arrecano pregiudizio agli interessi fiscali dello Stato richiedente. In risposta ad una richiesta debitamente giustificata, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede penale o non penale.
Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente.
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca frode fiscale o comportamento analogo. I ragionevoli motivi di sospetto dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad un comportamento analogo possono fondarsi su:
- documenti autenticati o meno, compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione bancaria;
- testimonianze del contribuente;
- informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; o
- elementi di prova indiziari.
L’autorità competente dello Stato richiedente è tenuta a fornire i seguenti elementi al Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o al suo rappresentante autorizzato, quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo al fine di dimostrare la presumibile pertinenza delle informazioni in rapporto alla richiesta:
a) l’identità della persona sotto esame o indagine;
b) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni;
c) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
d) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Repubblica di San Marino, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione sammarinese;
e) nella misura in cui conosciuti, il nome e l’indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;
f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l’autorità competente dello Stato richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato richiedente o nel normale corso della pratica amministrativa, e che la richiesta è conforme all’Accordo;
g) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, sottopone all’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, le richieste formulate ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo.
L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE si avvale della collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e degli uffici della Pubblica Amministrazione.
L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, acquisite le informazioni, informa la persona interessata che ha facoltà di consultare il fascicolo relativo alla procedura di assistenza amministrativa. Tale facoltà si estende anche alla domanda e alla documentazione trasmessa dalla competente autorità straniera, salvo che quest’ultima abbia espressamente chiesto la segretezza.
L’informazione indicata al comma che precede è data con avviso notificato all’interessato. Qualora non sia possibile la notificazione nel territorio della Repubblica, il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, domanda all’autorità richiedente di procedere alla notificazione.
L’interessato ha diritto di presentare memorie all’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al comma precedente.
L’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE si pronuncia con parere obbligatorio e motivato sulla esistenza delle condizioni stabilite dalla presente legge per farsi luogo alla trasmissione all’autorità richiedente delle informazioni (compresi atti e documenti).
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, decide, anche sulla base del parere espresso ai sensi del comma precedente, sulla trasmissione delle informazioni all’autorità competente dello Stato richiedente. La decisione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o del suo rappresentante autorizzato, è notificata all’interessato nei modi previsti dal comma 8 del presente articolo.
Avverso tale decisione l’interessato può presentare ricorso al Giudice amministrativo. Gli atti intermedi del procedimento, compreso il parere dell’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE, possono essere impugnati solo con l’atto definitivo. Il ricorso amministrativo sospende l’esecutorietà della decisione adottata dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o dal suo rappresentante autorizzato.
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o il suo rappresentante autorizzato, trasmette le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile.
Le informazioni acquisite dall’Organismo per l’attuazione della fiscalità UE possono essere utilizzate dalle autorità sammarinesi a fini fiscali e giudiziari solo dopo che la decisione del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, o del suo rappresentante autorizzato, è diventata esecutiva.
Art. 17
(Violazioni relative all’imposta)
Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000/00 euro a un massimo di 30.000/00 euro a chiunque, per procurare un vantaggio a sé o ad altri:
a) omette di effettuare, in tutto o in parte, la ritenuta alla fonte secondo l’articolo 6;
b) omette di trasferire, in tutto o in parte, la ritenuta alla fonte entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 1.
Se le condotte previste dal comma precedente sono state realizzate per colpa, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500/00 euro a un massimo di 15.000/00 euro.
Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000/00 euro a un massimo di 20.000/00 euro a chiunque:
a) omette di presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 8, comma 2, ovvero non allega alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute. Se la dichiarazione o le attestazioni sono presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta di un quarto;
b) omette di effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 9 in presenza dell’autorizzazione del beneficiario effettivo. Se la comunicazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta di un quarto.
Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000/00 euro a un massimo di 20.000/00 euro all’agente pagatore che non predispone, non conserva, non presenta o non esibisce all’Ufficio Tributario la documentazione relativa agli interessi corrisposti o accreditati, alla ritenuta operata, al trasferimento dell’imposta o alla comunicazione sostitutiva previsti dalla presente legge.
Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500/00 euro a un massimo di 15.000/00 euro all’agente pagatore che predispone un conteggio errato o comunque fornisce all’Ufficio Tributario indicazioni errate sugli interessi corrisposti o accreditati.
Se i fatti previsti nel presente articolo costituiscono reato o violazione amministrativa secondo altre disposizioni, l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti non esclude l’applicazione delle sanzioni, sopratasse o pene previste da altre leggi o decreti.
Art. 18
(Violazione delle disposizioni emanate)
Si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000/00 euro a un massimo di 30.000/00 euro a chiunque, avendone l’obbligo giuridico, non osserva le disposizioni emanate dall’Ufficio Tributario in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti a favore di persone fisiche residenti in uno Stato membro.
La stessa sanzione prevista dal comma precedente si applica a chiunque, senza giustificato motivo, non fornisce le informazioni richieste dalle competenti autorità ovvero ostacola o si oppone alle ispezioni o alle verifiche disposte dalle medesime autorità.
Art. 19
(Violazione dell’obbligo di segretezza)
Si applica la pena prevista dall’articolo 192 del Codice Penale a chiunque, senza giustificato motivo, rivela le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all’applicazione della presente legge o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza o le impiega a proprio o altrui profitto.
In deroga all’articolo 192, comma 2, del Codice Penale, si procede d’ufficio.
Art. 20
(Pagamento del debito tributario e delle sanzioni)
Il pagamento dell’imposta prevista dalla presente legge e delle relative sanzioni amministrative entro novanta giorni, da quello in cui il provvedimento di accertamento è divenuto definitivo, esclude la punibilità dei fatti previsti dall’articolo 15.
L’azione penale, l’obbligo di denuncia e l’attività istruttoria nonché la prescrizione del reato previsto dall’articolo 15 hanno corso solo dopo la scadenza del termine previsto nel comma precedente.
Se i fatti previsti dall’articolo 15 sono connessi con altri reati, l’autorità giudiziaria procede separatamente per questi ultimi.
Art. 21
(Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni)
Per la determinazione delle sanzioni amministrative e la constatazione delle violazioni si applica quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche.
Si applica altresì quanto previsto dagli articoli 75, 76 e 77 della stessa legge.
Art. 22
(Entrata in vigore – applicazione)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.
Data dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 2005/1704 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani
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