LEGGE
17 marzo 2005 n.37

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
l’istituto
del trust
Noi Capitani
Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la
seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17
marzo 2005.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Nella presente legge, si intendono per:
a) «Autorità
Giudiziaria»: l’Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino;
b) «Autorità di
Vigilanza»: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
c) «bene»:
qualunque diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione
economica;
d) «beni in
trust»: i beni che costituiscono oggetto del trust;
e) «disponente»:
colui che istituisce il trust;
f) «domicilio»:
il luogo in cui la persona ha stabilito il centro della propria vita civile;
g) «legge»:
la presente legge e le successive modifiche e integrazioni;
h) «residenza»:
il luogo in cui una persona ha la dimora abituale;
i) «Tribunale»: il
Tribunale Unico di cui alla Legge 30 ottobre 2003 n.145 e le successive
modifiche e integrazioni;
j) «trust
con beneficiari»: il trust istituito nell’interesse di uno o più beneficiari;
k) «trust di
scopo»: il trust istituito per
perseguire uno o più scopi;
l) «trustee autorizzati»: i
trustee autorizzati ai sensi dell’articolo 19 della legge;
m) «trustee
qualificati»: i trustee individuati all’articolo 19, comma 4, della legge;
n) «trust
esteri»: un trust la cui legge applicabile è una legge sul trust di uno Stato
estero;
o) «guardiano»:
è il soggetto che esercita il controllo sull’operato del trustee.
Art. 2
(Nozione di trust)
1. Si ha trust quando un
trustee è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno
scopo specifico.
2. Non è incompatibile con l’esistenza di un
trust la circostanza che il disponente ricopra l’ufficio di trustee, oppure si
riservi alcune prerogative.
3. Il disponente e il trustee possono essere
beneficiari del trust, ma il trustee non può essere l'unico beneficiario del
trust.
4. Il medesimo atto istitutivo di trust può
istituire trust con beneficiari e trust di scopo.
Art.
3
(Ambito
di applicazione della legge)
1. La legge si applica solo ai trust
istituiti per manifestazione di volontà del disponente.
Art.
4
(Legge regolatrice e
riconoscimento dei trust esteri )
1. L’individuazione
della legge regolatrice e il riconoscimento dei trust esteri creati per volontà
del disponente e provati per iscritto sono retti dalla Convenzione dell’Aja del
1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.
Art.
5
(Giurisdizione
della Repubblica di San Marino in materia di trust)
1. La giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria in materia di trust sussiste quando il convenuto abbia il
domicilio, la residenza, o la sede legale in San Marino, il trustee sia un
trustee autorizzato, oppure il trust sia amministrato in San Marino, o la legge
applicabile al trust sia il diritto della Repubblica di San Marino.
2. La giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è
prevista dall’atto istitutivo del trust, o se è pattuita per iscritto.
TITOLO
II
I
TRUST
Capo I
Dell’istituzione, della durata e
dell’invalidità del trust
Art.
6
(Istituzione del
trust)
1. Il trust è istituito per atto scritto.
Qualora l’atto sia tra vivi, è prescritta la forma dell'atto pubblico o della
scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale con l’autentica
ne assevera la legalità.
2. Gli
elementi del trust che devono risultare dall’atto istitutivo sono:
a) la
volontà del disponente di istituire il trust;
b) l’individuazione
del trustee autorizzato o qualificato;
c) l’individuazione
dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima;
d) nel trust di
scopo, lo scopo del trust, l’individuazione del guardiano o i criteri che
conducono alla medesima;
e) nel
trust con beneficiari, l’individuazione del beneficiario, o i criteri che
conducono alla medesima;
f) il
criterio di distribuzione dei beni al termine del trust per cause diverse dalla
revoca del trust.
3. Qualora l'atto istitutivo non individui
il trustee, o non enunci i criteri che conducono alla sua individuazione,
provvede alla nomina il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse.
4. Salva diversa previsione dell'atto
istitutivo, il trust è irrevocabile.
Art. 7
(Trust
di scopo)
1. L’atto
istitutivo di un trust di scopo deve contenere:
a) l’individuazione di
uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all’ordine
pubblico e al buon costume;
b) la
nomina di un guardiano che abbia l’obbligo di far rispettare le disposizioni
contenute nell’atto istitutivo, o i criteri che conducono alla medesima.
Art.
8
(Estratto dell’atto
istitutivo)
1. Entro quindici giorni dalla data in cui
riceve l’atto istitutivo del trust, il trustee ne redige un estratto
contenente:
a) la
denominazione del trust scelta dal disponente o, in sua mancanza, dal trustee;
b) l’indicazione
della sua revocabilità o irrevocabilità;
c) l’indicazione
del trustee e le eventuali limitazioni previste ai suoi poteri;
d) la data
dell’atto istitutivo e la durata del trust, se prevista nell’atto istitutivo;
e) la
legge regolatrice del trust;
f) una
delle seguenti indicazioni:
- “è un atto istitutivo di trust con beneficiari”;
- “è un atto istitutivo di trust di scopo”;
- “è un atto istitutivo di trust con beneficiari e di
trust di scopo”;
g) la
descrizione dello scopo del trust.
2. L’estratto è sottoscritto dal trustee con
sottoscrizione autenticata da notaio.
Art.
9
(Registro
dei trust della Repubblica di San Marino)
1. E’ istituito
il Registro dei trust della Repubblica di San Marino. Il Registro è tenuto
dall’Ufficio del Registro dei trust sotto la vigilanza di un giudice delegato
dal Magistrato Dirigente.
2. Il
Registro dei trust è pubblico e può rilasciare certificazione delle sue
risultanze. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità e gli effetti
di iscrizione, di tenuta e di consultazione del Registro dei trust.
3. Il notaio che ha autenticato la
sottoscrizione dell’estratto dell’atto istitutivo ne cura il deposito entro
dieci giorni dalla data dell’autentica presso l’Ufficio del Registro dei trust.
4. L’Ufficio cura l’iscrizione del trust nel
Registro trascrivendo l’estratto e rimette
al notaio la certificazione attestante l’iscrizione del trust.
5. Se il notaio omette il deposito dell’estratto nel termine indicato
nel comma 3, il trustee vi provvede autonomamente entro i successivi dieci
giorni.
6. Il trustee deve richiedere la
cancellazione del trust dal Registro entro venti giorni:
a) dall’attribuzione
dei beni in trust ai soggetti aventi titolo, a seguito dell’estinzione del
trust;
b) dalla modifica della
legge regolatrice del trust, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
58;
c) dalla
scoperta di una causa di nullità dell’atto istitutivo, o dal suo annullamento.
7. Le limitazioni ai poteri del trustee
previste nell’atto istitutivo del trust che non siano state iscritte nel
Registro non sono opponibili ai terzi di buona fede.
8. La mancata cancellazione del trust non è
opponibile ai terzi, salvo che essi conoscessero l'esistenza della causa che
imponeva la cancellazione del trust.
9. E' comminata la sanzione di Euro 2.000,00
al notaio e al trustee che non abbiano provveduto all’iscrizione del trust
entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee che omette
di richiedere cancellazione del trust
dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 è punito con la
medesima sanzione pecuniaria.
Art.
10
(Durata
del trust)
1. Il trust
ha effetto dal momento in cui il trustee diviene titolare dei beni in
trust e non può durare oltre cento anni decorrenti dalla data dell’atto
istitutivo, a meno che sia un trust di scopo.
2. Se l’atto istitutivo del trust con
beneficiari non ne determina la durata, o stabilisce una durata superiore a
cento anni, il trust dura cento anni.
Art.
11
(Invalidità
del trust)
1. Il trust è nullo qualora:
a) l’atto istitutivo
sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) l’atto istitutivo
non abbia la forma richiesta dall’articolo 6, comma 1, della legge;
c) manchino o siano
indeterminati i requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a), b), c), d),
e) della legge;
d) manchino i
requisiti di cui all'articolo 7 della legge;
e) l’atto istitutivo
del trust sia simulato, o sia simulato il trasferimento di beni al trustee.
2. Nei casi precedenti, la nullità è sanata
quando la causa di essa è stata rimossa.
3. Il
trust è inoltre nullo quando i beni in trust o una parte di essi servirono o
furono destinati a commettere un fatto che costituisce reato, o ne
rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto.
4. La nullità è fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere
rilevata d’ufficio dal Tribunale. La relativa azione è imprescrittibile.
5. La
nullità del trust non pregiudica i terzi che in buona fede abbiano acquistato
diritti a titolo oneroso dal trustee dopo l’iscrizione del trust nel Registro
di cui all’articolo 9.
6. La nullità di singole disposizioni comporta
la nullità dell’intero atto istitutivo se risulta che il disponente non avrebbe
istituito il trust senza la previsione dell’atto istitutivo colpita da nullità.
7. La nullità di singole disposizioni non
comporta la nullità dell’atto istitutivo, quando le disposizioni nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.
8. Il
trust è annullabile nei casi previsti dal diritto sammarinese come cause di
annullamento degli atti a contenuto patrimoniale.
Art. 12
(Beni
in trust)
1. Qualsiasi bene ai sensi della presente
legge può essere oggetto di trust.
2. Sono oggetto di trust i beni di cui il
trustee diviene titolare nell’esercizio del proprio ufficio, ivi inclusi quelli
derivanti:
(I) dalle operazioni poste
in essere dal trustee, comprese quelle di investimento e disinvestimento;
(II) dai proventi e dai frutti comunque prodotti
dai suddetti beni.
3.
E' inoltre bene in trust quello che rappresenta
il lucro conseguito dal trustee per effetto di eventuali atti o omissioni
compiuti in violazione dei propri obblighi.
4.
Un trustee può accettare da chiunque abbia
interesse beni da aggiungere ai beni in trust senza che questi possa divenire
disponente.
Art.
13
(Separazione
patrimoniale e vincolo di destinazione)
1. I
beni in trust sono separati dai beni personali del trustee e da quelli di
pertinenza di altri soggetti o di altri trust. In particolare:
a) i beni in trust non
possono essere oggetto di azioni da parte dei creditori personali del trustee;
b) in caso di
concorso dei creditori, o procedura concorsuale del trustee, i beni in trust
sono separati dagli altri beni del trustee e sono esclusi dal concorso dei suoi
creditori personali;
c) i beni
in trust non rientrano tra quelli cui si applica il regime patrimoniale della
famiglia e non sono inclusi nella
successione del trustee.
2. Il
trustee dispone e amministra dei beni in trust nell’interesse di uno o più
beneficiari o per uno o più scopi. Il trustee è tenuto ad eseguire ogni
formalità utile per tutelare l'effettività del vincolo di destinazione.
Capo II
Della modifica, della revoca e dell'estinzione
del trust
Art.
14
(Modifica
dell’atto istitutivo del trust)
1. L’atto istitutivo può prevedere che le
disposizioni in esso contenute e la scelta della legge regolatrice siano
modificabili nell'interesse dei beneficiari o per promuovere lo scopo del trust. Qualora tale potere sia
previsto, la modifica compete al soggetto individuato nell'atto istitutivo
sentito il parere del guardiano ove previsto dalla legge o dall’atto istitutivo
stesso; in caso di mancata individuazione, compete al trustee.
2. L ’atto istitutivo di un trust con
beneficiari non può essere modificato al fine di mutare il medesimo in un trust
di scopo e, allo stesso modo, l’atto istitutivo di un trust di scopo non può
essere modificato al fine di mutare il medesimo in un trust con beneficiari.
3. La modifica dell’atto istitutivo richiede
la forma prescritta dall’articolo 6, comma 1, della legge.
4. Il trustee comunica in copia autentica
all’ufficio del Registro dei trust le modifiche dell’atto istitutivo
riguardanti gli elementi indicati nell’estratto di cui all’articolo 8, entro
quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L’Ufficio provvede
alle relative annotazioni a margine dell’estratto. In mancanza, esse sono
inopponibili ai terzi di buona fede.
5. La nomina del nuovo trustee è comunicata
ai sensi del comma precedente dal trustee uscente o dai rimanenti trustee. Se
tale comunicazione è omessa, il trustee di nuova nomina domanda al Tribunale
l'autorizzazione ad effettuare la medesima comunicazione.
6. E’ comminata la sanzione di Euro 2.000,00
al trustee che non effettui nei termini le comunicazioni previste nei commi
precedenti.
7. La modifica dell'atto istitutivo non
pregiudica gli effetti degli atti che il trustee abbia validamente compiuto
prima di tale modifica.
Art.
15
(Revoca
del trust)
1. L’atto istitutivo può prevedere che il
trust sia revocabile in tutto o in parte.
2. La
revoca avviene con la forma richiesta per la modifica dell’atto
istitutivo.
3. In caso di revoca parziale, che comporti
l'attribuzione di beni ad un determinato soggetto, il trustee provvede al
trasferimento nel rispetto delle cautele previste dai commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 17, salva l'efficacia delle operazioni in corso riguardanti tali
beni.
4. Alla revoca totale si applicano gli
articoli 16 e 17. In tal caso, salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo,
il trustee provvede a trasferire i beni in trust al disponente o ai suoi
successori.
5. La revoca non pregiudica l’efficacia
degli atti compiuti dal trustee in conformità alla legge e all’atto istitutivo
prima della comunicazione della revoca.
Art.
16
(Estinzione
del trust)
1. Oltre che per le cause previste nell’atto
istitutivo, il trust si estingue:
a)
per il decorso del termine;
b)
per effetto della revoca totale;
c)
per il raggiungimento dello scopo, ovvero per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
d)
per la mancanza di beneficiari, o di soggetti che possano
esserlo secondo i criteri dell’atto istitutivo;
e)
per estinzione del trust da parte dei beneficiari ai sensi
dell'articolo 52, comma 3.
2. L’estinzione non pregiudica l’efficacia
degli atti precedentemente compiuti dal trustee in conformità all’atto
istitutivo e alle norme di legge applicabili.
3. Quando il trust si estingue per mancanza
dei beneficiari o dei soggetti che possono esserlo secondo i criteri dell’atto
istitutivo, e manchino altresì successori del disponente, i beni in trust sono
trasferiti alla Repubblica di San Marino.
Art.
17
(Distribuzione
di beni in trust)
1. Verificatasi una causa di estinzione del
trust, il trustee esaurisce le eventuali operazioni in corso e non intraprende
nuove operazioni.
2. Redatto l’inventario dei beni in trust e
la rappresentazione della situazione patrimoniale alla data in cui si verifica
la causa di estinzione, il trustee trasferisce i beni in trust agli aventi
diritto, secondo il criterio stabilito nell'atto istitutivo del trust. Qualora
l’atto istitutivo del trust non enunci tale criterio, il trustee trasferisce i
beni in trust residui al disponente o ai suoi successori, salvo che lo scopo
del trust comporti la destinazione dei beni residui al perseguimento di scopi
analoghi.
3. Per far fronte ad eventuali passività e a
quelle di probabile manifestazione dopo i trasferimenti di cui al comma precedente,
per quanto incerte nell’esistenza o
nell’ammontare, il trustee ha diritto di ritenere alcuni beni in trust, oppure
di ottenere idonea garanzia da parte dei soggetti cui egli deve trasferire i
medesimi beni.
4. Dopo il trasferimento agli aventi diritto
dei beni in trust, i creditori che vantino crediti non soddisfatti per ragioni
inerenti al trust possono far valere le proprie pretese nei confronti del
trustee, fino alla concorrenza del valore dei beni in trust alla data del
trasferimento ai beneficiari.
TITOLO III
DEI SOGGETTI DEL TRUST
Capo I
Del trustee
Sezione I
Della nomina e dell’autorizzazione
all’esercizio dell’ufficio
Art. 18
(Dell'accettazione e
del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee)
1. Il trustee nominato nell'atto istitutivo
può accettare l'ufficio in modo espresso o tacito. L'accettazione è espressa
quando è contenuta in un atto scritto, oppure quando il nominato assume il
titolo di trustee nei rapporti con i terzi. L'accettazione è tacita quando il
nominato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare
l'ufficio.
2. Colui che non intenda ricoprire l'ufficio
può rifiutarlo espressamente, con dichiarazione scritta comunicata al
disponente, o ai suoi successori, o ai trustee che già ricoprono l'ufficio.
Art.
19
(Trustee
autorizzati e trustee qualificati)
1. L’esercizio dell’ufficio di trustee
richiede l’autorizzazione da parte dell' Autorità di Vigilanza, ed è
assoggettato alla vigilanza della medesima Autorità.
2. L’autorizzazione è rilasciata
esclusivamente alle società bancarie, finanziarie e fiduciarie, la cui
compagine sociale sia identificata dall’Autorità di Vigilanza, aventi la sede
legale e la sede dell’amministrazione nella Repubblica di San Marino.
3. L'Autorità di Vigilanza stabilisce con
proprio provvedimento:
a) le condizioni e le
modalità per ottenere l’autorizzazione;
b) i requisiti di
onorabilità e professionalità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nelle società che esercitano l’ufficio
di trustee;
c) i requisiti di
onorabilità dei soggetti che
partecipano al capitale sociale delle società che esercitano l’ufficio di
trustee;
d) le disposizioni
sulla vigilanza delle società che esercitano l’ufficio di trustee, gli obblighi
di comunicazione, anche in relazione alla delega di funzioni;
e) le modalità di
rinuncia all’autorizzazione;
f) le cause di revoca
e di sospensione dell’autorizzazione;
g) le modalità di
tenuta e di consultazione dell’albo dei trustee autorizzati.
4. Se nessuno tra i beneficiari, il
disponente o il guardiano del trust ha la residenza, il domicilio, la
cittadinanza o la sede legale nella Repubblica di San Marino, o se lo scopo del
trust non deve ivi attuarsi, il compimento in San Marino di atti o operazioni inerenti
a trust è inoltre consentito solo ai seguenti soggetti, aventi la sede legale e
la sede dell’amministrazione fuori dal territorio della Repubbblica, operanti
in regime di reciprocità:
a) banche;
b) società
fiduciarie;
c) altre
imprese di investimento;
purché
·
soggette a vigilanza prudenziale;
·
tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio;
·
non costituite o amministrate in Paesi individuati in
un apposito provvedimento dell’Autorità di Vigilanza.
5. In deroga a quanto previsto dai commi
precedenti, se il trust ha una pluralità di trustee ed almeno uno di essi
è un trustee autorizzato, oppure,
ricorrendone i presupposti, un trustee qualificato, l'ufficio di trustee può
anche essere ricoperto da una persona fisica. In tal caso, i trustee prendono
le proprie deliberazioni all'unanimità e operano congiuntamente.
Art.
20
(Nomina
del nuovo trustee)
1. La
nomina di un nuovo trustee avviene secondo le disposizioni dell’atto
istitutivo, ovvero, in mancanza, da parte del Tribunale.
2. Salvo diversa disposizione dell’atto
istitutivo, qualora il trust abbia una pluralità di trustee, il nuovo trustee è
nominato all’unanimità dai trustee che ricoprono l'ufficio. In caso di
disaccordo, provvede alla nomina il Tribunale.
3. La nomina del nuovo trustee deve essere
comunicata per estratto, con atto in forma autentica depositato entro quindici
giorni dalla nomina medesima, nel Registro dei trust.
Sezione II
Degli obblighi del trustee
Art. 21
(Buona fede e diligenza nell'adempimento)
1. Il trustee adempie gli obblighi ed
esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede e con la diligenza
del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non
propri.
2. In relazione ai trustee autorizzati e ai
trustee qualificati, o ad altri
soggetti in possesso di competenze professionali, la diligenza si valuta con
riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata.
Art. 22
(Tutela
dell’integrità dei beni in trust)
1. Il trustee deve accertarsi che i beni in
trust siano nella sua titolarità. Egli tutela l’integrità e il possesso dei
beni in trust compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine.
2. Il
trustee deve conservare i beni in trust separati da ogni altro bene nella
propria disponibilità, inclusi quelli di pertinenza di altri trust.
3. Il
trustee deve depositare i titoli al portatore presso banche e altri depositari
autorizzati alla custodia di valori, soggetti a vigilanza prudenziale e tenuti
al rispetto delle norme antiriciclaggio. Si applicano i commi 2 e 3
dell’articolo 36.
Art.
23
(Gestione dei beni in
trust)
1. Salvo
diversa disposizione dell’atto istitutivo, il trustee gestisce i beni in trust
con l’obiettivo di preservarne ed accrescerne il valore.
2. Compatibilmente con le disposizioni
dell’atto istitutivo, il trustee persegue tale obiettivo diversificando
l'investimento dei beni in trust e valutandone periodicamente la composizione.
3. Prima di
procedere all'investimento, il trustee valuta l’opportunità di ottenere la
consulenza di soggetti dotati di specifiche competenze professionali in materia
di gestioni patrimoniali.
4. L’atto
istitutivo può limitare o escludere il potere del trustee di investire i beni
in trust.
Art. 24
(Conflitto di interessi e vantaggio
patrimoniale)
1. Prima
di accettare l’incarico, il soggetto nominato trustee con atto tra vivi deve
informare per iscritto il disponente circa le eventuali cause di conflitto di
cui sia a conoscenza tra gli interessi di cui è portatore a qualunque titolo e
quelli del beneficiario, oppure con lo scopo del trust.
2. Il trustee
nominato nel testamento che si trovi in conflitto di interessi ne dà
tempestivamente notizia al Tribunale, il quale prende i provvedimenti opportuni
per tutelare gli interessi del beneficiario, o lo scopo del trust.
3. Salve le disposizioni dell’atto
istitutivo che attribuiscano specifici diritti o poteri al trustee, il trustee
non può agire in conflitto di interessi con il beneficiario, o con lo scopo del
trust. In ogni caso, il trustee non può, neppure per interposta persona:
a) acquistare
la posizione giuridica di beneficiario o accettarla in garanzia;
b) stipulare
atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in
qualità di trustee di altro trust e ciò sia consentito dall’atto istitutivo;
c) fare
concorrenza per conto proprio o di terzi all’attività esercitata come trustee.
4. Il
trustee non può procurare a sé o ad altri, né direttamente né indirettamente,
un vantaggio patrimoniale per effetto del suo ufficio, salvo diverse
disposizioni della legge, o dell’atto istitutivo.
Art.
25
(Obbligo
di imparzialità)
1. Compatibilmente
con l’atto istitutivo, se il trust ha più di un beneficiario, oppure più di uno
scopo, il trustee deve agire in modo imparziale.
Art. 26
(Obbligo di riservatezza nei confronti
dei terzi)
1. Salvo quanto disposto dalla legge e
dall’atto istitutivo, il trustee non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le
informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né
impiegarle a proprio o altrui vantaggio.
Art. 27
(Contabilità
e inventario)
1. Il trustee tiene la contabilità annuale
dei fatti amministrativi che interessano i beni in trust e dà notizia dei
risultati annualmente nel Libro degli eventi e valuta il loro valore di mercato
secondo le modalità e in applicazione dei criteri stabiliti da apposito decreto
reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge.
2. L’annotazione deve avvenire entro il 31
marzo dell’anno successivo.
3. Il trustee redige
l’inventario dei beni in trust, unitamente ad una relazione contenente il
riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza
e della composizione dei beni in trust.
Art.
28
(Comunicazioni)
1. L’inventario e la relazione di cui
all’articolo 27 sono inviati al guardiano del trust di scopo e al guardiano del
trust con beneficiari, ove nominato.
2. Nel trust con beneficiari il trustee è
tenuto a comunicare a ciascun beneficiario, qualunque sia la natura del suo
diritto:
a) notizia dell’esistenza del trust, del
nominativo e del domicilio del trustee, e delle disposizioni dell’atto
istitutivo che prevedono tale diritto;
b) notizia di tutti gli atti o i fatti che
modificano o estinguono tale diritto;
c) su richiesta di tale beneficiario, entro
congruo termine, un inventario limitato ai beni in trust rispetto a cui il
beneficiario vanta il diritto e la stima del loro valore di mercato commisurata
al diritto vantato dal beneficiario.
3. Nel trust in cui la determinazione dei
beneficiari è rimessa alla discrezionalità del trustee, il trustee attesta
l’esistenza del trust su richiesta dei potenziali beneficiari specificamente
individuati nell’atto istitutivo e comunica loro le disposizioni dell’atto
istitutivo, o eventuali atti ulteriori, che riguardano un possibile beneficio.
4. Il potenziale beneficiario che acquista un diritto
determinato in seguito all’esercizio del potere discrezionale previsto al comma
3 riceve altresì le comunicazioni previste dal comma 2.
5. Le
comunicazioni di cui ai precedenti commi non hanno luogo nei confronti di
soggetti che rappresentano nascituri o concepiti, salvo diversa disposizione
dell’atto istitutivo.
Art.
29
(Libro
degli eventi)
1. Il
trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel
quale registra in ordine cronologico gli atti
e gli eventi relativi al trust. Devono in ogni caso risultare dal Libro
degli eventi:
a) l’atto
istitutivo;
b) la
descrizione degli eventi riguardanti il beneficiario e lo scopo;
c) la
descrizione dei beni in trust;
d) le
attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust;
e) gli
atti di delega;
f) i
procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
g) il
dissenso manifestato ai sensi degli articoli 31 e 54;
h) l’inventario
annuale dei beni in trust;
i) le variazioni dei
trustee, co-trustee e dei guardiani.
2. Il Libro
degli eventi è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni
foglio dal notaio. Con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità relative
alla vidimazione.
3. Il Libro
degli eventi è esibito, su richiesta, al guardiano, all’Autorità Giudiziaria,
nonché alla Autorità di Vigilanza
secondo le disposizioni sulla vigilanza di cui all’articolo 19, comma 3,
lett.d).
4. L’atto
istitutivo può attribuire ad altri soggetti il diritto di consultare il Libro
degli eventi.
Art. 30
(Adempimenti a fini di pubblicità)
1. Il trustee compie gli atti che
prevedono adempimenti a fini di pubblicità nella propria qualità di trustee.
Art. 31
(Obblighi dei
co-trustee)
1. Ogni trustee ha diritto di partecipare
alle decisioni da adottarsi all’unanimità o a maggioranza.
2. Se il trust ha più trustee, salva
diversa disposizione dell'atto istitutivo, essi agiscono con decisione unanime
e congiuntamente, ma ciascuno ha il potere di compiere gli atti urgenti per la
conservazione dei beni in trust.
3. Se i trustee hanno facoltà di decidere
a maggioranza, il trustee dissenziente annota il proprio dissenso nel Libro
degli eventi del trust.
4. Nel caso in cui il trust possa essere
amministrato disgiuntamente, ogni operazione relativa ai beni in trust deve
essere comunicata preventivamente agli altri trustee. Costoro, se dissenzienti
rispetto all'atto che il singolo trustee intende compiere, annotano il proprio
dissenso nel Libro degli eventi del trust.
Sezione
III
Dei
poteri del trustee
Art.
32
(Poteri del trustee)
1. Il trustee esercita sui beni in trust
tutti i poteri spettanti al titolare del diritto che gestisce beni
nell’esclusivo interesse altrui, o per perseguire uno scopo determinato. Salve
le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 7, il trustee dispone dei beni in
trust senza limitazioni di sorta, e senza mai dovere giustificare i propri
poteri.
2. Il trustee è legittimato ad agire e ad
essere convenuto in giudizio in tale qualità.
Art. 33
(Potere di
consultazione)
1. Il trustee può chiedere consulenza a
professionisti relativamente ad atti da compiere in relazione al trust e
conferire loro incarico per il compimento di una prestazione professionale.
2. L’atto istitutivo può prevedere che il trustee consulti od ottenga il consenso di un
altro soggetto prima di esercitare un determinato potere.
3. Un soggetto non diviene
trustee per il solo fatto di essere stato consultato o di aver prestato o
rifiutato il proprio consenso ai sensi del comma precedente.
4. Mediante presentazione di motivata
istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al
compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al Tribunale di
pronunciarsi al riguardo. Qualora l’istanza sia infondata, il Tribunale può
proibire di addebitare i costi del procedimento ai beni in trust.
Art. 34
(Potere
di delega)
1. Salvo diversa disposizione della legge
o dell’atto istitutivo, il trustee può delegare i propri poteri quanto al
compimento di atti o operazioni relative all'amministrazione del beni in trust.
In ogni caso, i seguenti poteri non sono delegabili:
a) il potere di decidere secondo quali modalità e tempi attribuire i
beni in trust;
b) il potere di nominare un nuovo trustee;
c) il potere di delega.
2. Nell'amministrare il trust, il trustee
può delegare la scelta degli investimenti esclusivamente a banche e a imprese
di investimento soggette a vigilanza prudenziale, costituite e amministrate in
Paesi non inclusi nel provvedimento della Vigilanza di cui all’articolo 19,
comma 4 della legge, le quali procedono alla selezione degli investimenti
secondo i criteri specificati dal trustee in apposito documento.
3. La delega a favore di più soggetti si
intende congiunta.
4. Colui che è delegato ad esercitare un
potere ai sensi del presente articolo è tenuto a rispettare i medesimi obblighi
del trustee ai sensi delle Sezioni II e III del presente capo.
5. Il trustee non può delegare poteri al
beneficiario.
6. Il trustee vigila sull'operato del
delegato e risponde delle istruzioni e delle direttive impartite a
quest'ultimo.
7. Il beneficiario o il guardiano possono
agire direttamente contro il delegato.
8. Se sono nominati più trustee, ciascun
trustee può delegare l’esercizio del proprio ufficio agli altri co-trustee,
purché siano almeno due. La delega non può avere durata superiore a centottanta
giorni e non ha effetto se è compiuta per consentire o facilitare la violazione
da parte degli altri trustee degli obblighi derivanti dal trust.
Art. 35
(Forma e contenuto
dell’atto di delega)
1. La delega sotto pena di nullità deve:
a) essere per iscritto ed avere data
certa;
b) individuare il delegato;
c) individuare il trust;
d) specificare i poteri delegati;
e) specificare la data da cui ha effetto e il
periodo, o l’occasione, per cui è concessa.
2. Il trustee non può concedere deleghe che
prevedano:
a)
la facoltà del delegato di nominare un proprio sostituto;
b)
l’esonero di responsabilità del delegato nei confronti del trustee o del
beneficiario;
c)
l’irrevocabilità della delega;
d) la facoltà del delegato di agire in conflitto di
interessi con il beneficiario, o con lo scopo del trust.
3. Se il trust ha un solo trustee, costui
comunica per iscritto, senza indugio, la delega al soggetto che ha il potere di
nominare nuovi trustee.
Art. 36
(Potere di depositare
i beni in trust)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 22,
comma 3, il trustee può depositare i beni in trust esclusivamente presso banche
ed imprese di investimento soggette a vigilanza prudenziale, costituite e
amministrate in Paesi non inclusi nel provvedimento della Vigilanza di cui
all'articolo 19, comma 4 della legge.
2. Il contratto ha forma scritta a pena di
nullità.
3. Il trustee non può stipulare contratti che
prevedano:
a) il
diritto del depositario di nominare un proprio sostituto;
b) l’esonero di
responsabilità del depositario nei confronti del trustee o del beneficiario;
c) limiti
alla facoltà del depositante di ottenere in qualunque momento la restituzione
dei beni depositati;
d) la facoltà
del depositario di agire in conflitto di interessi con il beneficiario, o con
lo scopo del trust.
Art. 37
(Potere di assicurare
i beni in trust)
1. Il
trustee può assicurare i beni in trust. I premi assicurativi e l’indennizzo possono
essere imputati al capitale o al reddito, secondo le determinazioni del
trustee.
Art. 38
(Potere di effettuare
anticipazioni a favore del beneficiario)
1. Salvo diversa disposizione dell’atto
istitutivo, il trustee può effettuare anticipazioni a favore di un beneficiario
affinché il medesimo possa affrontare eventi rilevanti della propria vita,
qualora i beni in trust siano prevalentemente composti da denaro, o da beni
liquidabili agevolmente.
2. In ogni caso, il trustee tiene conto
delle anticipazioni effettuate nel procedere alle ulteriori attribuzioni in
favore del medesimo beneficiario.
Art. 39
(Potere di accumulare
frutti e proventi)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10,
l’atto istitutivo può attribuire al trustee il potere di accumulare, in tutto o
in parte, per un determinato periodo, i frutti e i proventi derivanti dai beni
in trust.
2. Salvo diversa disposizione dell’atto
istitutivo, il trustee può sempre impiegare i frutti e i proventi derivanti dai
beni in trust per il mantenimento, l’istruzione o comunque a vantaggio del
beneficiario minore di età.
Art. 40
(Compenso, costi e
spese del trustee)
1. Il compenso del trustee è determinato
nell’atto istitutivo e viene prelevato dai beni in trust. Il trustee assolve
l’incarico gratuitamente qualora l’atto istitutivo non preveda l’attribuzione
del compenso a favore del trustee e le modalità della sua determinazione.
2. Le somme necessarie per il pagamento
delle spese e dei costi sostenuti dal trustee nell'esercizio del proprio
ufficio sono prelevate dai beni in trust.
3. Il trustee soddisfa i crediti maturati in
tale qualità per il compenso, le spese e i costi con preferenza rispetto al
beneficiario.
Sezione
IV
Della
cessazione del trustee e del trasferimento dei beni in trust
Art. 41
(Cessazione del
trustee dall'ufficio)
1. Oltre che per le cause previste dall’atto
istitutivo, il trustee cessa dal proprio ufficio per:
a) revoca;
b) rinuncia;
c) sostituzione
per provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria;
d) concorso dei
creditori o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
e) revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 19;
f) morte
o inidoneità della persona ad esercitare l'ufficio per ragioni di salute;
g) liquidazione.
2. L'inidoneità della persona ad esercitare
l'ufficio per ragioni di salute è accertata da un collegio medico specialistico
nominato secondo l'atto istitutivo del trust, o in mancanza, dal Tribunale. Il
collegio accerta l'inidoneità in presenza di un impedimento non meramente
temporaneo, tale da compromettere la capacità del trustee di operare in modo
lucido ed efficiente.
3. La rinuncia del trustee all'ufficio
effettuata per consentire o facilitare la violazione da parte degli altri
trustee degli obblighi derivanti dal trust non ha effetto.
4. Verificatasi la causa di cessazione dall’incarico,
il trustee conserva i beni in trust al solo scopo di tutelarne l’integrità fino
al trasferimento al nuovo trustee.
5. In deroga al comma precedente, il trustee
sostituito per ordine dell’Autorità Giudiziaria, di cui sia stata revocata
l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, o accertata l'inidoneità, cessa
dall'ufficio immediatamente ad ogni effetto.
6. Laddove
vi siano più trustee, ciascuno può rinunciare all’ufficio con comunicazione
scritta avente data certa ai restanti trustee. Nel trust con beneficiari, la
rinuncia dell’unico trustee avviene con comunicazione scritta avente data certa
inviata al soggetto che ha il potere di nominare nuovi trustee. Nel trust di
scopo, la rinuncia dell'unico trustee avviene con comunicazione scritta avente
data certa al guardiano.
7. Se non rimane alcun trustee autorizzato o
qualificato, il trustee che ricopre l'incarico senza possedere tale qualità può
compiere rispetto ai beni in trust i soli atti necessari al fine di preservarne l’integrità, finché
non venga ripristinata la collegialità con la nomina di un trustee autorizzato
o, se del caso, qualificato, ai sensi dell’articolo 19.
Art. 42
(Trasferimento dei
beni in trust)
1. Al verificarsi di una causa di cessazione
dall’ufficio, il trustee deve senza indugio compiere gli atti necessari per
privarsi della titolarità e del possesso dei beni in trust a favore degli altri
trustee, o del trustee rimanente.
2. In caso di morte, o di cessazione del
trustee dall'ufficio per inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le
persone che lo assistono curano senza indugio gli adempimenti di cui al comma
1.
3. In caso di nomina di un nuovo trustee, il
trustee uscente o gli altri trustee compiono senza indugio gli atti necessari per consentirgli di
esercitare i propri diritti e poteri.
Art. 43
(Consegna di atti e
documenti)
1. Cessato dall’ufficio, il trustee consegna
senza indugio ai rimanenti trustee o al nuovo trustee, tutti gli atti e i
documenti di pertinenza del trust.
2. Qualora un trustee venga a mancare per
morte o inidoneità, gli eredi, il rappresentante legale, o le persone che lo
assistono curano gli adempimenti di cui al comma 1.
3. In caso di nomina di un nuovo trustee,
gli altri trustee gli comunicano senza indugio gli atti e i documenti di pertinenza
del trust.
Sezione
V
Della
responsabilità del trustee
Art. 44
(Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo)
1. Il trustee inadempiente ai propri
obblighi è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che la perdita è
stata determinata da causa a lui non imputabile.
2. Il risarcimento comprende il danno
emergente e il lucro cessante.
3. Il trustee non è esonerato da
responsabilità benché il danno sia compensato in tutto o in parte dal lucro
derivante dall’inadempimento, salvo che il lucro sia prodotto dallo stesso atto
da cui deriva il danno.
4. Il trustee non è responsabile delle
violazioni commesse da altri prima della sua nomina. Egli deve, in ogni caso,
adottare tutte le misure idonee per porre rimedio alle violazioni di cui venga
a conoscenza.
5. Salvo quanto previsto dall’articolo 34,
comma 6, il trustee non è responsabile dell’inadempimento dei soggetti
delegati, laddove la delega sia stata conferita in buona fede e con la
diligenza richiesta.
Art. 45
(Responsabilità dei
co-trustee)
1. I trustee sono solidalmente responsabili
dei danni derivanti dalle violazioni di legge e dell’atto istitutivo commesse
nell’esercizio dell’ufficio.
2. Il trustee non risponde dei danni causati
da un co-trustee, laddove abbia trascritto il proprio dissenso nel Libro degli
eventi del trust e lo abbia immediatamente comunicato al soggetto eventualmente
individuato nell’atto istitutivo, oppure, in
mancanza, al beneficiario e al guardiano.
3. In ogni caso, i trustee sono solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza della violazione, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento, o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose.
Art. 46
(Responsabilità
solidale del beneficiario)
1. E’
solidalmente responsabile con il trustee il beneficiario che abbia istigato,
richiesto o autorizzato l'inadempimento del trustee.
Art. 47
(Esonero da
responsabilità)
1. Sono nulle le disposizioni dell’atto
istitutivo e i patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità
del trustee per dolo o colpa grave.
2. Il beneficiario capace di agire può
esonerare il trustee dalla responsabilità per i danni cagionati nei suoi
confronti, essendo a piena conoscenza dei fatti.
3. Alle medesime condizioni, il beneficiario
può accollarsi il debito del trustee che sia responsabile di violazioni
commesse senza dolo o colpa grave.
4. Il Tribunale può esonerare, anche
parzialmente, da responsabilità il trustee inadempiente che abbia agito in
buona fede e secondo la diligenza richiesta se, alla luce di tutte le
circostanze, l'inadempimento è scusabile.
Art. 48
(Prescrizione)
1. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in cinque anni dal momento in cui il beneficiario può esercitare la
corrispondente pretesa.
2. Se il beneficiario è minore di età o
temporaneamente incapace, la prescrizione decorre dal momento in cui egli
diviene maggiorenne, o cessa lo stato
di incapacità.
3. La prescrizione si interrompe mediante
intimazione o richiesta di pagamento comunicata per iscritto, o per
riconoscimento del diritto. La prescrizione è sospesa nei confronti del
beneficiario minorenne o incapace, e nel caso in cui vi sia stato dolo in
pregiudizio delle ragioni derivanti dal trust, finché il dolo non sia stato
scoperto.
Art. 49
(Responsabilità del
trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi)
1. Nell’assumere obbligazioni nei confronti
dei terzi, il trustee dichiara espressamente di agire nella propria qualità di
trustee di un trust; in tale ipotesi il trustee limita la propria responsabilità
per l’adempimento al valore dei beni in trust alla data in cui le obbligazioni
furono assunte.
2. Nel caso in cui il trustee, nell’assumere
obbligazioni nei confronti dei terzi, agisca senza compiere la dichiarazione di
cui al comma primo, la sua responsabilità è comunque limitata ai casi di dolo e
colpa grave.
3. Ai fini del presente articolo il
disponente , il trustee, il beneficiario ed il guardiano non sono considerati
terzi.
CAPO
II
DEL BENEFICIARIO
Art. 50
(Nozione)
1. E’ beneficiario
il soggetto nell’interesse del quale il trust è istituito.
2. Se il trust prevede una pluralità di
beneficiari, nessuno dei quali esistente al momento dell'istituzione del trust,
almeno uno di essi deve venire in essere entro trenta anni dal momento in cui
il trust ha effetto.
3. L’atto istitutivo può prevedere che uno o
più soggetti siano aggiunti o esclusi dalla posizione giuridica di
beneficiario, mediante atto compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo
del trust.
4. L’atto
istitutivo può sottoporre la posizione giuridica di uno o più beneficiari a
condizione o a termine, oppure può limitarne o escluderne il trasferimento a
titolo gratuito od oneroso.
Art. 51
(Diritti del beneficiario)
1. Oltre alle comunicazioni previste
nell’articolo 28, il beneficiario ha diritto al rendiconto con cadenza almeno
annuale e può prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri
diritti e farne copia.
2. Il trustee non è tenuto a rivelare al
beneficiario le ragioni per cui ha esercitato in un determinato modo un potere
discrezionale che è a lui rimesso, o a comunicare atti o documenti da cui
risultino tali ragioni, salvo che la rivelazione o la comunicazione sia imposta
da un provvedimento giudiziario.
Art. 52
(Rinuncia,
differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei
beneficiari)
1. Il
beneficiario può rinunciare in tutto o in parte alla propria posizione
giuridica con atto compiuto nelle forme previste per l'atto istitutivo del
trust. La rinuncia ha effetto ed è irrevocabile dal momento in cui perviene al
trustee.
2. Salvo
diversa disposizione dell’atto istitutivo, il beneficiario può richiedere per
iscritto al trustee di differire il trasferimento in proprio favore dei beni in
trust, oppure può pretendere che sia eseguito
a favore del soggetto che egli indica.
3. Se tutti i
beneficiari sono maggiorenni e capaci di agire essi possono, con decisione
unanime, pretendere l'estinzione del trust e il trasferimento dei beni in trust
in proprio favore.
Art. 53
(Atti di disposizione
della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi)
1. Salvo diversa previsione dell’atto istitutivo, il beneficiario
può alienare, dare in garanzia, o comunque disporre in tutto o in parte della
propria posizione giuridica con atto compiuto nelle forme previste per l’atto
istitutivo del trust. Tali atti hanno effetto nei confronti del trustee dal
momento in cui gli sono notificati.
2. Gli atti di cui al comma 1, contrari all’atto istitutivo del
trust, sono inefficaci.
3. Se il beneficiario compie più atti dispositivi a favore di
diversi soggetti, ha effetto l’atto notificato per primo al trustee, benché
esso sia di data posteriore.
Capo
III
Del
guardiano
Art. 54
(Ufficio del guardiano)
1. L'atto istitutivo di trust di scopo
prevede l'ufficio del guardiano.
2. L'atto istitutivo del trust con
beneficiari può prevedere l'ufficio del guardiano.
3. Il guardiano adempie gli obblighi ed
esercita i poteri inerenti all’ufficio secondo buona fede e con la diligenza
del buon padre di famiglia. Qualora abbia competenze professionali, la
diligenza si valuta con riguardo alla natura professionale dell’attività
esercitata.
4. L’atto istitutivo del trust può prevedere
la remunerazione del guardiano. Il guardiano ha diritto al rimborso delle spese
e dei costi sostenuti per ragioni inerenti all'ufficio, salva diversa
disposizione dell'atto istitutivo.
5. L’atto istitutivo può conferire al
guardiano taluni poteri, tra cui il potere di:
a) nominare un nuovo trustee, o di aggiungerne a quelli
esistenti;
b) nominare un nuovo guardiano, eventualmente in aggiunta
rispetto a sé;
c) revocare il trustee dall’ufficio;
d) disporre il veto sull’esercizio di alcuni poteri del
trustee;
e) aggiungere o escludere beneficiari;
f) modificare la legge regolatrice del trust;
g) verificare il rendiconto del trust.
6. L’esercizio dei poteri elencati nel comma
5 non conferisce al guardiano l’ufficio di trustee.
7. Il guardiano non può essere beneficiario
del trust.
8. Salvo diversa disposizione dell’atto
istitutivo, se vi sono più guardiani di un trust, essi decidono a maggioranza.
Ogni guardiano ha diritto di partecipare alle decisioni da adottarsi a
maggioranza o all’unanimità e deve essere adeguatamente informato dell’oggetto
della decisione. Il guardiano dissenziente fa annotare senza ritardo il proprio
dissenso nel Libro degli eventi del trust.
9. Salvo quanto disposto dalla legge e
dall’atto istitutivo, il guardiano non deve rivelare a terzi, in nessun tempo,
le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né
impiegarle a proprio o altrui vantaggio.
10. Salvo diversa previsione dell’atto
istitutivo, il guardiano uscente nomina il guardiano successivo. Qualora costui
non provveda, il nuovo guardiano è nominato dal Tribunale.
11. Si
applicano al guardiano, in quanto compatibili, gli articoli 41 e 43 della
legge.
TITOLO IV
DEI POTERI DEL TRIBUNALE
Art. 55
(Poteri del Tribunale)
1. Oltre agli altri poteri attribuiti al
Tribunale dalla legge, il trustee, il beneficiario o il guardiano, possono rivolgere
istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine:
(I)
all’adempimento di un obbligo o all’esercizio di un potere dell’ufficio
di trustee o di guardiano;
(II)
alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una grave
violazione della legge o dell’atto istitutivo;
(III) alla nomina di un nuovo trustee o
di un nuovo guardiano;
(IV) agli atti di amministrazione e
disposizione dei beni in trust.
2. Il trustee, qualora lo ritenga opportuno,
rivolge al giudice istanza per essere autorizzato
a compiere un atto utile che non
rientri tra i suoi poteri. Il Tribunale pronuncia in merito stabilendone i
termini e le condizioni.
3. Il soggetto designato trustee rivolge al
giudice istanza per ottenere i provvedimenti previsti dall’articolo 24, comma
2.
4. Nel nominare o sostituire un trustee, il
giudice dispone in relazione alla custodia e al trasferimento dei beni in
trust, nonché agli atti e ai documenti pertinenti.
5. Salvo diverso ordine del giudice, il
trustee e il guardiano nominati ai sensi del presente articolo hanno gli stessi
diritti, obblighi e poteri di quelli nominati nell’atto istitutivo.
6. Il giudice decide sulle spese del
procedimento giudiziario.
Art. 56
(Azione cautelare)
1. Il beneficiario o il guardiano che abbiano fondato motivo di
ritenere che il trustee stia per omettere un atto dovuto, o per compiere un
atto che viola la legge o l’atto istitutivo del trust, possono adire il
Tribunale in via cautelare per ottenere i provvedimenti cautelari del caso.
2. L’introduzione della causa nel merito non sospende gli effetti
del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale.
Art. 57
(Azione di separazione)
1. Qualora il trustee abbia confuso i beni in trust con altri
beni, il trustee cui non si debba la confusione, il beneficiario o il
guardiano, hanno diritto di ottenerne la separazione. La pretesa si estende ai
beni di qualunque genere con cui i beni originari siano eventualmente stati
sostituiti e ai loro frutti.
2. Sono salve, in ogni caso, le azioni di risarcimento del danno ai sensi
dell’articolo 44, e ogni altra azione esperibile a tutela del trust.
3. L’azione di separazione non si prescrive.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
APPLICABILI SOLO AI TRUST ESTERI
Art. 58
(Forma degli atti istitutivi ed iscrizione
dei trust esteri nel Registro dei trust della Repubblica di San Marino)
1. Gli atti istitutivi di trust esteri
compiuti da persone fisiche residenti o domiciliate in San Marino o da enti
aventi la sede dell’amministrazione a San Marino sono sottoposti ai medesimi
requisiti di forma previsti dall’articolo 6, comma 1, della legge.
2. I trust esteri con sede di
amministrazione nella Repubblica di San Marino devono essere iscritti in
apposita sezione del Registro dei trust. Si applica l’articolo 8, nonché i
commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 9.
Titolo
VI
Disposizioni Penali
Art. 59
(Esercizio abusivo dell’ufficio di
trustee)
1. Chiunque
esercita l’ufficio di trustee senza l’autorizzazione di cui alla presente
legge, al di fuori dai casi previsti dall’articolo 19, commi 4 e 5, è punito
con l’arresto di secondo grado o con la multa da Euro 8.000,00 a Euro
12.000,00. La violazione dell’articolo 19, commi 4 e 5, comporta le stesse
sanzioni previste per l'esercizio non autorizzato dell’ufficio di trustee,
salva l’applicazione delle norme penali seguenti.
Art. 60
(Sottrazione o distrazione di beni in
trust)
1. Se il
trustee sottrae o comunque distrae i beni in trust, a proprio o ad altrui
profitto, si applica la disposizione dell’articolo 197, comma 3, del Codice
Penale, sostituita l’interdizione di quarto grado dalla professione o dall’arte
con l’interdizione di quarto grado dall’ufficio di trustee.
Art. 61
(Conflitto d’interessi)
1. Il
trustee che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, agisce
in conflitto di interessi, cagionando un danno patrimoniale ai beneficiari del
trust o ai soggetti destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello
scopo del trust, è punito con la prigionia di secondo grado o con la multa a
giorni di terzo grado e l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo
grado.
Art. 62
(Violazione dell’obbligo di
rendicontazione)
1. Il trustee che omette di tenere, in tutto
o in parte, la contabilità relativa ai beni in trust è punito, qualora dal
fatto derivi un danno patrimoniale ai beneficiari del trust o ai soggetti
destinati a trarre vantaggio dalla realizzazione dello scopo del trust, con
l’arresto di secondo grado e l’interdizione dall’ufficio di trustee di secondo
grado.
Art. 63
(Falsità nelle scritture contabili
relative al trust)
1. Il
trustee che nella contabilità o nell’inventario relativi ai beni in trust,
ovvero nelle scritture contabili relative al trust previste dalla presente
legge e dalla legge sul regime fiscale dei trust regolati dalla legge della
Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati, espone dati o
fatti in tutto o in parte non rispondenti al vero, ovvero nasconde in tutto o
in parte dati o fatti veri, è punito con la prigionia di secondo grado e con la
multa a giorni di terzo grado, nonché con l’interdizione dall’ufficio di
trustee di secondo grado.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 64
(Adempimenti relativi alla registrazione e
al deposito di atti)
1. Fermo
quanto previsto all’articolo 52 del Decreto del 26 aprile 1995 n.56, gli atti
rogati o autenticati all’estero devono, prima dell'uso nella Repubblica ai fini
della presente legge, essere depositati e conservati presso un Notaio esercente
nella Repubblica entro trenta giorni dalla data dell’atto. Con il verbale di
deposito, il Notaio ne assevera la legalità.
Art. 65
(Entrata in vigore)
1. La Convenzione richiamata nell’articolo 4
della legge ha immediato effetto ai soli fini interni dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2005/1704 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani